F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 23,24,25,26,27 23 – APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO L’AMMENDA DI L. 2.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 24 – APPELLO DEL CALCIATORE RECOBA RIVERO ALVARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 25 – APPELLO DEL SIG. ORIALI GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 26 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. GHELFI RINALDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 27 – APPELLO DEL SIG. BALDINI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.3.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 23,24,25,26,27 23 - APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO L’AMMENDA DI L. 2.000.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 24 - APPELLO DEL CALCIATORE RECOBA RIVERO ALVARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 25 - APPELLO DEL SIG. ORIALI GABRIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 26 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. GHELFI RINALDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 27 - APPELLO DEL SIG. BALDINI FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.3.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 - su deferimento del Procuratore Federale - ha inflitto al calciatore Recoba Rivero Alvaro, tesserato per la società F.C. Internazionale Milano, la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e, per concorso con il Recoba nella stessa violazione, la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2002 al Direttore tecnico della Società Oriali Gabriele e la sanzione dell’inibizione fino al 31.3.2002 al Sig. Baldini Franco, tesserato per la società A.S. Roma. Per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., ha inflitto l’ammenda di L. 2.000.000.000 alla società F.C. Internazionale Milano. Ha invece prosciolto dallo stesso addebito di concorso nella violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. l’Amministratore delegato Ghelfi Rinaldo. Avverso tale decisione hanno ritualmente proposto appello: il calciatore Recoba Rivero Alvaro, il direttore tecnico Oriali Gabriele, il signor Baldini Franco e il F.C. Internazionale Milano che hanno tutti richiesto il proscioglimento nel merito o, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni loro rispettivamente inflitte; il Procuratore Federale avverso il proscioglimento del dirigente Ghelfi per il quale ha avanzato richiesta di inibizione fino al 30.6.2002, previa dichiarazione di responsabilità a titolo di concorso nella violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. come ascritta al Recoba. La difesa degli appellanti ha riproposto in questa sede la questione relativa alle conseguenze della decisione 5 maggio 2001 della Corte Federale che, dichiarando illegittima ed annullando con effetto immediato la norma di cui all’art. 40 n. 7 N.O.I.F. nella parte in cui limitava a tre il numero dei calciatori utilizzabili in ogni singola gara ufficiale, avrebbe fatto venir meno l’antigiuridicità della condotta addebitata agli incolpati. La Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto priva di fondamento tale tesi difensiva. Invero, oggetto del deferimento non è la violazione del citato art. 40 n. 7 N.O.I.F., bensì quella dell’art. 1 comma 1 C.G.S. che, come è noto, pone a tutti i soggetti l’osservanza delle norme federali, l’obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale. La violazione dell’art. 40 N.O.I.F., pertanto, può essere presa in considerazione solo quale movente della condotta sleale tenuta dagli incolpati, ma non può costituire, come esattamente puntualizzato nell’impugnata delibera, un elemento integrantedi tale condotta. D’altra parte non occorre ricorrere a dotte elucubrazioni giuridiche per rendersi conto che il servirsi di mezzi fraudolenti (quale appunto è senz’altro l’uso di passaporto falso) per ottenere uno “status” diverso da quello al quale si ha diritto (calciatore comunitario anziché extracomunitario) concretizza senza alcun dubbio l’ipotesi di comportamento sleale ed antisportivo, vietato, come s’è detto, dall’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto più che la citata decisione 5.5.2001 della Corte Federale non ha affatto annullato la parte dell’art. 40 n. 7 N.O.I.F. che pone il limite di cinque calciatori cittadini di Paesi non aderenti all’Unione Europea per i quali le società di Serie A possono ottenere il tesseramento. Essendo tale norma tuttora vigente ed essendo quindi evidente l’interesse, sia per il calciatore che per la società, ad un tesseramento come “comunitario”, ogni altra discussione relativa alla correttezza della contestazione appare ultronea. Sul punto della falsità del passaporto “italiano” utilizzato al suddetto fine e della consapevolezza del Recoba e dei dirigenti dell’Internazionale di tale falsità, la decisione di primo grado appare esauriente e del tutto convincente, onde merita conferma. Recoba, in effetti, come risulta dagli atti dell’indagine ed anche dalle sue dichiarazioni, non aveva alcun titolo al rilascio di un passaporto italiano, per inesistenza assoluta dei presupposti per ottenere la cittadinanza italiana. Come lui stesso ha chiarito, le notizie raccolte in famiglia si riferivano ad ipotetici “antenati delle Isole Canarie”, per cui, eventualmente, avrebbe potuto - una volta rintracciati tali antenati - aspirare ad una cittadinanza spagnola. Il passaporto apparentemente rilasciato dalla Questura di Roma nel settembre 1999 e consegnato a Recoba dall’Oriali, conteneva poi delle “anomalie” (data di emissione anteriore di un anno rispetto al momento dalla consegna all’interessato; indicazione di una residenza a Roma del tutto fantomatica; fotografia della quale lo stesso Recoba non aveva alcun ricordo) che, come ben esposto nell’impugnata delibera, non potevano passare inosservate e non far sorgere nel Recoba il dubbio sulla sua autenticità. Né possono avere peso contrario determinante le circostanze su cui la difesa ha basato la richiesta di proscioglimento, quali la giovane età del soggetto ed il reiterato uso che egli aveva fatto del documento senza che le autorità di volta in volta interessate avessero mai nulla obiettato. Al contrario può dirsi che Recoba è tutt’altro che sprovveduto; professionista già da diversi anni, ha dato prova di saper curare fin troppo bene i propri interessi. Così come va confermato, per quanto fin qui detto, l’affermazione di responsabilità del Recoba, altrettanto va fatto per Gabriele Oriali. Risulta dagli atti, infatti, che fu lui ad interessarsi fin dall’inizio della questione relativa alla nazionalità del calciatore, avendone avuto mandato dalla società Internazionale Milano interessata a far acquisire al Recoba lo “status” di comunitario. Fu Oriali a contattare il Baldini e poi, suo tramite, quel tal Krausz (da lui peraltro già conosciuto) che ebbe infine a “fornirgli” il passaporto italiano. Fu proprio Oriali ad avere per primo la possibilità di esaminare detto documento e di far notare al Krausz la circostanza della data di emissione non corrispondente al momento della consegna. Le dichiarazioni rese spontaneamente da quest’ultimo, del tutto attendibili data la sua estraneità, mettono in evidenza come non potesse sfuggire all’esperto dirigente dell’Inter la provenienza “non genuina” del passaporto. Gli altri elementi indicati nella impugnata delibera (primo fra tutti il versamento di 80.000 dollari quale compenso per l’ottenimento del passaporto) eliminano ogni residuo dubbio sulla piena partecipazione dell’Oriali al compimento dell’illecito. Dall’accertata responsabilità dei propri tesserati deriva quella oggettiva dell’F.C. Internazionale Milano, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., e nessuna valenza possono avere le affermazioni di estraneità e buona fede sostenute nell’atto di appello. Come più volte è stato affermato e come anche esattamente detto nell’impugnata delibera, la suddetta norma contempla una forma di responsabilità per illecito altrui, senza possibilità di prova liberatoria, a nulla rilevando che la società chiamata a rispondere dell’illecito del proprio tesserato abbia o meno cooperato alla causazione dello stesso. Merita, al contrario, accoglimento, a parere di questa Commissione, l’appello proposto dal Sig. Franco Baldini. Gli elementi di prova posti a base dell’affermazione di colpevolezza dalla Commissione Disciplinare, infatti, non consentono di ritenere che l’incolpato abbia avuto un ruolo determinante nella vicenda del passaporto del calciatore Recoba. In effetti egli si limitò ad indicare all’Oriali, che gli aveva chiesto se conoscesse qualcuno esperto in materia di nazionalità e passaporti, quel tal Sig. Krausz che poi portò avanti la pratica” del tutto indipendentemente dalla collaborazione del Baldini stesso. Successivamente quest’ultimo si limitò a fare, più che altro, da tramite fra il Krausz e la Società Internazionale Milano (e, per essa, l’Oriali e Rinaldo Ghelfi) ma ciò non basta sicuramente a far ritenere sufficientemente provato il suo concorso, volontario e consapevole, nell’ottenimento di un passaporto irregolare. Il Baldini, pertanto, deve essere prosciolto dall’incolpazione ascrittagli e conseguentemente ogni altra questione riproposta in questa sede (che peraltro non potrebbe essere accolta per gli stessi motivi esposti dalla Commissione Disciplinare) rimane assorbita ed ultronea. Va infine rigettato l’appello proposto dal Procuratore Federale in ordine al proscioglimento del dr. Rinaldo Ghelfi, amministratore delegato della società F.C. Internazionale Milano. Questa Commissione d’Appello Federale, infatti, condivide pienamente quanto detto nella delibera di primo grado circa la mancanza di elementi probatori dai quali possa farsi risalire al Ghelfi - in modo certo ed univoco -l’adozione di decisioni in merito all’ottenimento di passaporto comunitario per Recoba. Gli argomenti sui quali si basa l’appello del Procuratore Federale sono gli stessi già svolti in primo grado e oggetto di attenta disamina da parte della Commissione Disciplinare. Le sanzioni comminate da quest’ultima appaiono congrue in relazione alla gravità dei fatti e non si ritiene di poter accogliere le subordinate richieste di riduzione. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal F.C. Internazionale Milano di Milano, dal calciatore Recoba Rivero Alvaro, dai Sigg.ri Oriali Gabriele e Baldini Franco e dal Procuratore Federale, così decide: - respinge gli appelli del F.C. Internazionale Milano, del calciatore Recoba Rivero Alvaro, del Procuratore Federale e del Sig. Oriali Gabriele; - in accoglimento dell’appello del Sig. Baldini Franco, annulla l’impugnata delibera, prosciogliendo il deferito; - ordina incamerarsi le tasse versate dal F.C. Internazionale, dal calciatore Recoba Rivero Alvaro e dal Sig. Oriali Gabriele; - ordina restituirsi la tassa versata dal Sig. Baldini Franco.
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