F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 28,29 28 – APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.500.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 29 – APPELLO DEL CALCIATORE BARTELT GUSTAVO JAVIER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.GS. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 17/07/2001 n. 28,29 28 - APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO L’AMMENDA DI L. 1.500.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) 29 - APPELLO DEL CALCIATORE BARTELT GUSTAVO JAVIER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.GS. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 507 del 27.6.2001) Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 507 del 27 giugno 2001 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - su deferimento del Procuratore Federale - ha inflitto ai calciatori Pereira Fabio Junior e Bartelt Gustavo Javier la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002 per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. ed alla A.S. Roma la sanzione dell’ammenda di L. 1.500.000.000 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.. Avverso tale decisione hanno proposto appello: Bartelt Gustavo Javier che ha preliminarmente eccepito la violazione a suo danno del diritto di contraddittorio e difesa per omessa comunicazione del deferimento da parte del Procuratore Federale, chiedendo di conseguenza la dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado e dell’irrogata sanzione e, in subordine, una congrua riduzione della sessa; L’A.S. Roma che ha chiesto il proscioglimento nel merito per insussistenza della prova irca la falsità del passaporto del Pereira e per insussistenza della responsabilità oggettiva; in subordine, congrua diminuzione della sanzione pecuniaria inflittale. Questa Commissione d’Appello Federale ritiene di dover accogliere il ricorso del calciatore Bartelt per quel che riguarda l’eccezione di omessa o irregolare notifica della contestazione e dell’atto di deferimento. Va osservato, infatti, che il ricorrente, se pur ancora sotto contratto con l’A.S. Roma, non era tesserato per detta società all’epoca del deferimento e quindi gli atti processuali non potevano essergli notificati presso la sede dell’A.S. Roma. D’altra parte risulta che, nel corso dell’audizione del 29.3.2001 da parte dell’Ufficio Indagini, il Bartelt ebbe a dichiarare il suo domicilio in Madrid dove giocava per il club Rayo Vallecano presso il quale il Procuratore Federale comunicò poi il deferimento benché tardivamente. Come sostenuto dalla difesa, l’incertezza sull’esito della notifica, tenuto anche conto della delicatezza e gravità della contestazione, avrebbe dovuto comunque consigliare la sua ripetizione presso la società di nuova appartenenza. Va dichiarata pertanto la nullità dell’atto di contestazione e di tutti gli atti successivi (ivi compresa la irrogata sanzione) e la rimessione del procedimento alla Commissione Disciplinare per un nuovo giudizio. Tale soluzione, naturalmente, esime questa Commissione dall’esame di ogni altra questione attinente il merito del giudizio. Per quanto attiene al ricorso dell’A.S. Roma in ordine alla affermata responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato Pereira Fabio Junior, deve condividersi il giudizio ampiamente motivato del Giudice di primo grado, circa la accertata falsità del passaporto portoghese, apparentemente rilasciato al calciatore in data 30.7.1999, allegato alla richiesta di variazione dello status dello stesso - da extracomunitario a comunitario - inoltrata all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini risulta che i fortissimi dubbi di non genuinità del documento erano basati sul fatto che la copia fotostatica consegnata alla Federazione appariva in tutto simile, in particolare per quanto atteneva alla firma del funzionario della Guardia Civil de Lisbona, a quella di altri documenti per i quali la magistratura ordinaria aveva già accertato essere stati rilasciati da un tal “Ferreira”, funzionario del tutto sconosciuto alle autorità portoghesi. La richiesta di informazioni avanzata dallo stesso Ufficio Indagini alla società (e per essa al direttore generale Lucchesi) è rimasta senza il minimo risultato in quanto non è stata fornita alcuna indicazione circa la provenienza del passaporto. Le ulteriori argomentazioni svolte al riguardo dalla Commissione Disciplinare nella impugnata decisione vanno integralmente condivise, così come l’irrilevanza - ai fini della decisione di colpevolezza per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. - della decisione della Corte Federale che ha annullato la norma di cui all’art. 40 comma 7 N.O.I.F. per la sola parte in cui limita il numero dei calciatori extracomunitari utilizzabili in gare ufficiali. Esattamente è stato sostenuto che la modifica così apportata al regolamento non comporta affatto una sorta di sopravvenuta irrilevanza disciplinare del fatto oggetto di incolpazione. Il dovere di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine, posto dall’art. 1 comma 1 C.G.S., in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale, risulta sicuramente violato dai comportamenti fraudolenti posti in essere al fine di eludere l’applicazione di norme in vigore all’epoca del fatto. Accertata la responsabilità del calciatore Fabio Junior ne deriva automaticamente anche quella oggettiva dell’A.S. Roma per la quale era tesserato, a norma dell’art. 6 comma 2 C.G.S. che, com’è noto, stabilisce che le società sono oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, agli effetti disciplinari. Tale responsabilità oggettiva si configura come obbligo di rispondere per un fatto commesso esclusivamente da altri, senza che alla società responsabile possa essere mosso alcun addebito diretto; opera, cioè, al di fuori di ogni tipo di dolo o di colpa e si identifica nel trasferimento automatico sull’ente sociale della responsabilità soggettiva degli agenti individuali. Quanto sostenuto nella memoria difensiva dell’A.S. Roma non può avere alcun valore pratico, anche se in qualche modo si può condividere l’auspicio di una evoluzione dell’ordinamento nel senso di consentire alla società oggettivamente responsabile una qualche difesa atta a dimostrare la propria assoluta estraneità. La sanzione pecuniaria appare congrua in relazione alla gravità del fatto e va quindi confermata. Per questi motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S. Roma di Roma e dal calciatore Bartelt Gustavo Javier, così decide: - respinge l’appello dell’A.S. Roma; - in accoglimento dell’appello del calciatore Bartelt Gustavo Javier, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 27 n. 2 C.G.S., per nullità dell’atto di contestazione e successivi, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo giudizio; - ordina incamerarsi la tassa versata dall’A.S. Roma; - ordina restituirsi la tassa versata dal calciatore Bartelt Gustavo Javier.
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