F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 3 3 – APPELLO DELLA POL. CITTA’ DI AVOLA 1987 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000, INFLITTA PER RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 11 del 18.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 3 3 - APPELLO DELLA POL. CITTA’ DI AVOLA 1987 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000, INFLITTA PER RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE CATEGORIA GIOVANISSIMI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 11 del 18.10.2001) Il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 21 settembre 2001, infliggeva alla Polisportiva Città di Avola l’ammenda di Lire 1.000.000, in applicazione dell’art. 53, comma 8, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per avere rinunciato alla partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi. Avverso tale deliberazione la Polisportiva Città di Avola proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado chiedendo la revoca del provvedimento sanzionatorio in quanto la rinuncia era stata correttamente effettuata in data 17 settembre 2001, quattro giorni prima della pubblicazione del calendario della competizione. Il Giudice di 2° Grado respingeva il reclamo, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 18 ottobre 2001, sul rilievo che l’obbligo di partecipare ad una competizione sorge con l’iscrizione e che la rinuncia, intervenuta dopo la composizione dei gironi, violava quindi l’art. 53 comma 8 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado viene appellata dalla Polisportiva Città di Avola ma l’appello va dichiarato inammissibile. L’art. 40, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva elenca i casi in cui è ammesso appello alla Commissione di Appello Federale. Tra questi non figurano le sanzioni consistenti nella sola inflizione di una ammenda. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Città di Avola di Avola (Siracusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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