F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.C. VEDUGGIO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 6.3.2002 INFLITTE AI CALCIATORI AZIM AZIZ E VALAGUSSA STUFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 2.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 7 7 - APPELLO DELL’A.C. VEDUGGIO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 6.3.2002 INFLITTE AI CALCIATORI AZIM AZIZ E VALAGUSSA STUFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 2.11.2001) Il Direttore di gara dell’incontro Riolago/Veduggio, disputato per il Campionato di 1° Categoria, Girone “F” organizzato dal Comitato Regionale Lombardia il 7 ottobre 2001, riferiva nel suo supplemento di rapporto, tra altri fatti di rilievo disciplinare, che: il calciatore Azim Aziz dell’A.C. Veduggio, espulso dal terreno di gioco per avere sferrato una gomitata al volto di un avversario, alla notifica del provvedimento, gli si avvicinava e gli sferrava uno schiaffo sulla mano per impedirgli di mostrare il cartellino e, prima di allontanarsi dal terreno di gioco, con un altro schiaffo sulla mano gli faceva cadere il taccuino e la matita che poi minacciosamente spezzava in due parti; – il calciatore Valagussa Stefano dell’A.C. Veduggio, a fine gara, lo spingeva da tergo violentemente e mentre veniva allontanato gli profferiva contro minacce e pesanti ingiurie. Il competente Giudice Sportivo, letto il supplemento di referto, infliggeva ai due calciatori la squalifica fino al 6.3.2002 (Comunicato Ufficiale n. 13 dell’11 ottobre 2001). La squalifica ai due calciatori veniva confermata, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2001, dalla Commissione Disciplinare, adita dalla A.C. Veduggio, sul rilievo che la contraria versione dei fatti esposta dalla società reclamante non poteva infirmare le risultanze emergenti dal rapporto arbitrale assistito dal valore di fonte di prova privilegiata nei giudizi disciplinari attinenti ad episodi verificatisi nel corso di gare. Propone appello l’A.C. Veduggio deducendo la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. L’appello va dichiarato inmmissibile in quanto proposto in data 12 novembre 2001, oltre il termine di sette giorni, dalla decisione appellata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16 del 2 novembre 2001. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, punto 2, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Veduggio di Veduggio (Como), per tardività. Ordina incamerarsi la tassa.
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