F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 8 8 – APPELLO DELL’A.S. SPORTING PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DE ACETIS CHRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 dell’8.11.2001).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 8 8 - APPELLO DELL’A.S. SPORTING PESCARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DE ACETIS CHRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 22 dell’8.11.2001). Con decisione del Giudice Sportivo, confermata dalla competente Commissione Disciplinare con l’epigrafata decisione, è stata inflitta al calciatore De Acetis Christian la squalifica fino al 30 settembre 2003, avendo egli colpito con un pugno allo stomaco l’arbitro della gara di Campionato di 2a Categoria Sporting Pescara / Montesilvano 2000 in data 7 ottobre 2001 (senza peraltro arrecare al direttore di gara danni fisici rilevanti), prima di essere bloccato dai compagni e portato fuori dal terreno di giuoco. Con il reclamo in argomento è insorta l’A.S. Sporting Pescara, asserendo la motivazione ingiustificata della decisione contestata, che in particolare non avrebbe tenuto conto del concreto ed effettivo svolgersi dei fatti, caratterizzato dal serio infortunio occorso al calciatore incolpato, caduto a terra, dall’atteggiamento estremamente formale e insensibile da parte del direttore di gara, dal rialzarsi aggrappandosi alle maglie dei compagni e del direttore di gara da parte del De Acetis. Orbene il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità. Gli elementi dedotti dalla società appellante attengono puramente ed esclusivamente al fatto avvenuto e richiedono una valutazione del merito della controversia che è preclusa, a norma dell’art. 33, comma 1, lett. d), Nuovo C.G.S., a questa Commissione d’Appello quando agisce, come nella specie, in qualità giudice di terza istanza. Né sono ravvisabili nella fattispecie censure di legittimità, o comunque involgenti questioni di diritto sempre ai sensi del menzionato art.33, che comportino la competenza a conoscere da parte della Commissione Federale adita. Alla stregua delle predette considerazioni la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 lett. d), C.G.S. l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Sporting Pescara. Ordina incamerarsi la tassa.
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