F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 11 11 – APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESANA/ TREVIGLIESE DEL 21.10.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SCUOTTO LIVIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 11 11 - APPELLO DEL C.S. TREVIGLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESANA/ TREVIGLIESE DEL 21.10.2001 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE SCUOTTO LIVIO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 15.11.2001) All’esito della gara Besana/Trevigliese, disputata il 21.10.2001, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, Girone B, terminata col punteggio di 1 a 0 il C.S. Trevigliese proponeva opposizione avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Scuotto Livio, in posizione irregolare in quanto non avvera ancora scontato una precedente squalifica. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 15 novembre 2001, respingeva il reclamo, rilevando che le squalifiche inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali organizzate dai Cornitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni e che l’omissione della lettera f) nel testo dell’art. 14, comma 10.1 è frutto di un errore materiale. Avverso tale decísione ha proposto appello la Trevigliese, chiedendo l’annullamento della delíbera della Commissione Disciplinare e la vittoria “a tavolino” della gara. Il gravame è fondato. Questa Commissione rileva come l’art. 14, comma 10.1 C.G.S., pubblicato in allegato al Com. Uff. n. 28 del 9 agosto 2001, non prevede tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da scontarsi nelle rispettive competizioní, quelle indicate nella lettera f). ln assenza di una esplicita indicazione di deroga al princípío generale per il quale la squalifica irrogata impedisce al tesserato dì svolgere quaIsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica (art. 17, comma 13 C.G.S.), appare evidente l’incomperenza degli Organi di giustizia sportiva a rilevare un eventuale errore di fatto del Legislatore federale. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal C.S. Trevigliese di Treviglio (Bergamo), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla A.C. Besana la sanzione della punizione sportiva della perdita per 0 - 2 della suindicata gara. Dispone la restituzione della tassa versata.
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