F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 1 1 – APPELLO DELLA S.S. COLMURANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PINTURETTA FALCOR/COLMURANESE DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 15 del 31.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 1 1 - APPELLO DELLA S.S. COLMURANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PINTURETTA FALCOR/COLMURANESE DEL 22.9.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 15 del 31.10.2001) Con reclamo datato 10 novembre 2001 la Società Sportiva Colmuranese, proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche del 29 ottobre 2001 con la quale veniva respinto un reclamo presentato dalla stessa società e confermato il risultato conseguito sul campo nella gara Pinturetta Falcor/Colmuranese de 22.09.2001. Osserva preliminarmente la Commissione che l’appello de quo deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Invero la proposizione di impugnazione da parte della società appellante è avvenuta oltre il settimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento impugnato sul comunicato ufficiale in violazione appunto dell’art. 33 n. 2 C.G.S. che fissa tale termine a pena di inammissibilità dell’impugnazione stessa. Giova al riguardo evidenziare che il provvedimento della Commissione Disciplinare è stato pubblicato il 31 ottobre 2001 e la proposizione di impugnazione da parte della Società Sportiva Colmuranese è avvenuta con raccomandata partita (come attesta il timbro postale) il 12 novembre 2001. Deve da ultimo, in conseguenza dell’inammissibilità dell’impugnazione, disporsi l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, punto 2, C.G.S., per tardività l’appello come sopra proposto dalla S.S. Colmuranese di Colmurano (Macerata) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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