II/16 F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 1 1 – APPELLO DELLA U.S. MANDELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIONA/MANDELLO DEL 21.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 17 del 15.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 1 1 - APPELLO DELLA U.S. MANDELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIONA/MANDELLO DEL 21.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 17 del 15.11.2001) La U.S. Mandello proponeva ricorso per irregolare posizione dei calciatori Sangiorgio Daniele e Venditti Riccardo nella gara Briona/Mandello, del Campionato di 2° Categoria - Girone B. Sosteneva la ricorrente che i predetti calciatori sarebbero stati indebitamente utilizzati dallo S.C. Briona, in quanto gli stessi avevano partecipato, nello stesso giorno 21.10.2001, alla gara Briona/Carpignano del Campionato Allievi Provinciale. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 15.11.2001, accoglieva il ricorso, sostenendo che tale fatto costituisce violazione dell’art. 34 comma 2 N.O.I.F. (divieto per un calciatore di disputare nello stesso giorno più di una gara ufficiale); infliggeva, ex art. 12 comma 6 C.G.S., la sanzione dell’ammenda alla società Briona; la sanzione della inibizione temporanea sino al 28.2.2002 al signor Franco Federici, dirigente accompagnatore dello S.C. Briona; la squalifica per una giornata ai calciatori Daniele Sangiorgio e Riccardo Venditti, entrambi tesserati dello S.C. Briona. Avverso tale decisione proponeva ricorso l’U.S. Mandello, inviandolo alla stessa Commissione Disciplinare la quale, con delibera di cui al Com. Uff. n. 19 del 29 novembre 2001 trasmetteva gli atti alla C.A.F. (unica competente alle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, ex art. 33 C.G.S.), in virtù del consolidato principio giurisprudenziale della conservazione degli atti processuali e della valutazione della effettiva volontà della parte. Nell’appello, la U.S. Mandello sosteneva che, essendo i calciatori Sangiorgio e Venditti appartenenti alla categoria Giovani, (entrambi sono nati nel 1986), la fattispecie in esame andava inquadrata nell’ambito dell’art. 34 comma 3 N.O.I.F. perché i due calciatori erano privi della autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente, avendo gli stessi partecipato non solo a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, ma anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe. Chiedeva pertanto la punizione della perdita della gara Briona/Mandello del 21.10.2001 a carico dello S.C. Briona. L’appello è fondato e va accolto. I due calciatori, infatti, sono appartenenti alla categoria Giovani e pertanto (fermo che non potevano partecipare a più gare ufficiali nello stesso giorno), se compiuto anagraficamente il 15° anno di età, per partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, (quale la partita di Campionato di 2° Categoria Briona/Mandello) dovevano essere autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente.Nella fattispecie in esame tale autorizzazione è mancata e ciò costituisce violazione dell’art. 34.3 N.O.I.F.. Conseguenzialmente la sanzione da applicare, ex art. 12 comma 6 N.O.I.F., è quella della perdita della gara Briona/Mandello del 21.10.2001. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Mandello di Mandello Vitta (Novara), annulla l’impugnata delibera ed irroga allo S.C. Briona la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-2. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it