F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 3 3 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 80.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA NAPOLI/PALEREMO DEL 3.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 176 del 13.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 3 3 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 80.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA NAPOLI/PALEREMO DEL 3.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 176 del 13.12.2001) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 166 del 4 dicembre 2001 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla S.S. Calcio Napoli S.p.A. all’ammenda di L. 80.000.000, con diffida, a titolo di responsabilità oggettiva per una serie di incidenti verificatisi in occasione della gara Napoli/Palermo del 3.12.2001. Impugnava la decisione la società assumendo che la condotta dei propri sostenitori, certamente riprovevole, andava valutata alla luce delle circostanze seguenti: - che il lancio di bottigliette di plastica non configurava pienamente i requisiti della punibilità, ancorata a norma dell’art. 11, comma 1°, C.G.S. al “pericolo per la incolumità pubblica” ed al “danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”; - che la società aveva fatto di tutto (come documentalmente dimostrato) per evitare il verificarsi di incidenti; - che la stessa società non aveva potuto fare meglio e di più per essersi disputata la partita non presso il “proprio” stadio San Paolo di Napoli, ma, per l’inagibilità di questo, presso lo stadio Santa Colomba di Benevento. Chiedeva, pertanto, una congrua riduzione della sanzione inflitta e soprattutto la revoca della diffida. All’esito del relativo procedimento la Commissione Disciplinare confermava la decisione impugnata (Com. Uff. n. 176 del 13 dicembre 2001) di talché la S.S. Calcio Napoli S.p.A. proponeva appello alla C.A.F.. Rilevato, in questa sede, che la Commissione Disciplinare non aveva adeguatamente motivato la sproporzione tra infrazione e sanzione, “sia rispetto alle decisioni della Commissione stessa adottate in casi analoghi, sia in ordine al fatto che la spa Calcio Napoli ha giocato la gara in uno stadio che non è il suo e quindi con un attenuato potere di prevenzione ed intervento”, insisteva negli argomenti già fatti valere in precedenza, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta e la revoca della diffida. Alla seduta del 24 gennaio 2002 compariva il solo rappresentante della società, che, svolte le argomentazioni del caso, concludeva per l’accoglimento dell’appello. L’appello proposto, che prende le mosse da una insufficiente motivazione da parte della Commissione Disciplinare della propria decisione e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1, lettera c), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Nel pronunziarsi in ordine alla congruità della sanzione la Commissione Disciplinare non ha preso in esame, in effetti, circostanze fatte presenti dalla società; quelle, in particolare, ricordate in narrativa, per cui il rilievo di non aver adeguatamente motivato la propria decisione appare fondato. Con la conseguenza, già detta, che l’appello proposto deve essere ritenuto ammissibile. Non può essere condiviso, tuttavia, nel merito. Rispondono certamente al vero le circostanze fatte presenti dalla società, dal momento che la gara con il Palermo del 3.12.2001 è stata giocata dal Napoli formalmente “in casa”, ma in realtà in uno stadio diverso dal proprio e dunque in condizioni di maggiori difficoltà nell’organizzazione del servizio d’ordine e di sicurezza. Con tutto ciò non può farsi a meno dal considerare che la condotta dei sostenitori della squadra di casa è stata particolarmente grave, vuoi per l’elevato numero di volte nelle quali hanno lanciato bottiglie d’acqua o altro all’indirizzo degli assistenti dell’arbitro, di quest’ultimo e delle panchine, vuoi per la pericolosità di tale comportamento, che nel caso dell’arbitro, ad esempio, ha provocato difficoltà di respirazione necessità di ricorrere alle cure del medico. Senza dire della decina di mortaretti fatti esplodere ai bordi del campo, nei pressi delle panchine, che avrebbero potuto provocare danni all’incolumità altrui di una qualche gravità. Alla luce di dati di fatto come questi, da addebitare (oggettivamente) ad una squadra che già in passato si è resa protagonista di episodi del genere, non si vede come ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e ribadita dalla Commissione Disciplinare; sanzione da ritenere (al di là delle manchevolezze della decisione di secondo grado) perfettamente adeguata alla gravità dei fatti in contestazione. Non si vede, soprattutto, come revocare una diffida che trova la sua giustificazione prima che nella previsione di cui al 3° comma dell’art. 11 C.G.S., nella reiterazione della condotta antisportiva da parte dei sostenitori della squadra partenopea e nella conseguente necessità di porre questi sull’avviso in merito all’opportunità di astenersi in avvenire da nuove intemperanze. La congruità della sanzione inflitta alla S.S. Calcio Napoli S.p.A. esclude, dunque, che l’appello da questa proposto possa essere accolto. La relativa tassa va, di conseguenza, incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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