F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n.4 4 – APPELLO DEL TERRACINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERENTINO/TERRACINA DEL 28.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 20.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n.4 4 - APPELLO DEL TERRACINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERENTINO/TERRACINA DEL 28.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 20.12.2001) In data 21.12.2001 la soc. Terracina Calcio proponeva appello avanti questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplnare (Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 dicembre 2001) che aveva, rigettato il reclamo proposto dalla stessa società, confermato la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado. La società appellante con un unico motivo di gravame contestava la regolarità della gara Ferentino - Terracina per una asserita non regolarità dell’altezza delle porte dal terreno di gioco. E’ il caso di ossevare che tale accertamento è stato oggetto di specifica indagine da parte dei giudici di primo e secondo grado che sono pervenuti alla medesima conclusione (della regolarità, cioè dell’altezza delle porte a seguito di idonei lavori di sistemazione del terreno) attraverso motivazioni che appaiono immuni da vizi. Un nuovo esame della stessa questione da parte di questa Commissine comporterebbe, in modo del tutto evidente, una nuova valutazione in fatto della questione controversa che com’è noto non può essere svolta da questa Commissione d’Appello Federale. Ne consegue che l’appello de quo deve essere dichiarato inammissibile e deve essere disposto l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal Terracina Calcio di Terracina (Latina) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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