F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n.5 5 – APPELLO DELL’A.S. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003, INFLITTA AL CALCIATORE ANGIERI ENRICO (Delibera della Commissione Disciplinare Lazio – Com. Uff. n. 42 del 4.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 31/01/2002 n.5 5 - APPELLO DELL’A.S. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003, INFLITTA AL CALCIATORE ANGIERI ENRICO (Delibera della Commissione Disciplinare Lazio - Com. Uff. n. 42 del 4.1.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 512/C5 del 15 novembre 2001, con riferimento alla gara Lazio Calcetto/Civitavecchia Calcio a 5, irrogava al calciatore del Civitavecchia Calcio a 5 Angieri Enrico la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003, perché, “espulso per aver colpito volontariamente l’arbitro con una gomitata ad una spalla, uscendo dal terreno di gioco, lo offendeva e minacciava”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 42 del 4 gennaio 2002, dichiarava l’inammissibilità del reclamo dell’A.S. Civitavecchia Calcio a 5 avverso tale decisione, per mancanza della sottoscrizione in calce allo stesso del legale rappresentante della società. Proponeva gravame a questa Commissione d’Appello l’A.S. Civitavecchia Calcio a 5, rilevando che la sottoscrizione dell’atto da parte del legale della società in calce allo stesso deve ritenersi rituale e riferibile alla società, anche perché il Presidente dell’A.S. Civitavecchia Calcio a 5 aveva comunque sottoscritto il reclamo apponendovi la propria firma. A tal fine chiedeva l’annullamento e la revoca dell’impugnata decisione con annullamento della squalifica; in subordine invocava la riduzione della sanzione. All’odierna riunione non compariva la parte appellante nonostante la ritualità della comunicazione di notifica. Il gravame va accolto. Dall’esame del reclamo dell’A.S. Civitavecchia Calcio a 5 avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del 22.11.2001 emerge che in calce allo stesso è apposta delega da parte del presidente del seguente contenuto: “Nella mia qualità di Presidente della A.S. Civitavecchia Calcio a 5, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l’Avv. Leonardo Roscioni, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso il recapito dello stesso in Roma, Viale delle Milizie n. 38 ( Studio Legale Castrichella )”. Orbene dalla posizione della delega - parte terminale del reclamo - e dal tenore della stessa non può revocarsi in dubbio che il presidente della società abbia fatto proprio il contenuto dell’atto con la conseguenza della riferibilità dello stesso alla società. Non ignora questa Commissione i precedenti in materia, ma ritiene che la decisione non sia in contrasto con la giurisprudenza anche specifica formatasi. Non è accertato, infatti, che il presidente non abbia fatto proprio il contenuto dell’atto avuto riguardo alle circostanze sopra rilevate, che depongono invece, in senso contrario, per l’attribuibilità all’interessato. Alla predetta conclusione consegue l’annullamento della decisione impugnata e la remissione degli atti alla Commissione Disciplinare competente per l’esame del merito, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall’A.S. Civitavecchia Calcio a 5 di Civitavecchia (Roma), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per l’esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.
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