F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 2 2 – APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2002, INFLITTA AL CALCIATORE REALE ANDREA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 27 del 3.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 2 2 - APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2002, INFLITTA AL CALCIATORE REALE ANDREA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 3.1.2002) L’U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) ha proposto reclamo a questa C.A.F. avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 3 gennaio 2002, che, in parziale accoglimento del proprio ricorso, riduceva al 31.8.2002 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di 1° Grado al calciatore Reale Andrea per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’arbitro della gara del Campionato Giovanissirni Casalotti/Ladispoli del’11.11.2001. L’attuale impugnazione è però inammissibile ai sensi dell’art. 40 comma 7 lett.d/d1 C.G.S.. Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionare e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica è ammesso reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche per tesserati od inibizioni per dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. Nel caso in esame, la squalifica irrogata al suddetto calciatore è inferiore al limite su riferito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., I’appello come innanzi proposto dall’U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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