F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 2 2 – APPELLO DEL CALCIATORE DE FILIPPI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALlFICA FINO AL 31.1.2002, INFLITTA A SEGUlTO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 11 del 18.10.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 22/11/2001 n. 2 2 - APPELLO DEL CALCIATORE DE FILIPPI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALlFICA FINO AL 31.1.2002, INFLITTA A SEGUlTO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 11 del 18.10.2001) Il calciatore De Filippi Francesco ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 11 del 18 ottobre 2001, con la quale a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia, veniva squalificato fino al 31.1.2002 per aver sottoscritto doppio tesseramento durante la stagione sportiva 2001/2002. Sostiene il ricorrente che !a responsabilità dell’accaduto debba essere ascritta alla negligenza dei responsabili dell’U.S. Taurisano che, senza alcun diritto e venendo meno agli accordi intercorsi inviarono al Comitato Regionale la richiesta di tesseramento senza preventivamente verificare la posizione del De Filippi. Chiede pertanto l’annullamento dell’impugnata delibera o, in subordine la riduzione della sanzione. Ritiene questa Commissione che indubbiamente il De Filippi si è reso responsabile di un comportamento quanto meno superficiale avendo egli sottoscritto a distanza di due giorni prima la lista di trasferimento a titolo temporaneo a favore dell’U.S. Toma Maglie e poi altra richiesta di tesseramento a favore dell’U.S. Taurisano. Peraltro va tenuto conto dei motivi che hanno influito sul comportamento del calciatore per cui la sanzione può essere ridotta, ritenendosi equo fissare la squalifica stessa fino al 31.12.2001. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal calciatore De Filippi Francesco, riduce la sanzione della squalifica inflittagli dai primi giudici, fissandola al 31.12.2001.
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