F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 5 5 – APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 7.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 16 del 22.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 20/12/2001 n. 5 5 - APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 7.000.000, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 22.11.2001) Con ricorso del 30.11.2001, qui pervenuto il 5.12.2001 (data del timbro postale), la A.S. Castellaneta ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul C.U. n. 16 del 22 novembre 2001 con la quale è stata inflitta l’ammenda di L. 7.000.000 a norma dell’art. 13 C.G.S. per avere, senza giustificato motivo, omesso di partecipare al campionato regionale Juniores per la stagione sportiva 2000/2001. Deduce la ricorrente: a) - di non avere in forza un numero di giocatori juniores (nati dopo l’1.01.1983) sufficiente per partecipare al campionato regionale juniores. b) - di non avere risorse finanziarie sufficienti per sostenere “gli elevati costi dei premi di preparazione”; c) - di avere nelle annate precedenti dedicate molte risorse agli juniores e di avere puntualmente partecipato al campionato regionale; d) - che in precedenti casi la Commissione Disciplinare aveva inflitto la sanzione minima edittale. Si osserva che il provvedimeno impugnato non rientra fra quelli devoluti alla competenza giurisdizionale di questa C.A.F. ai sensi dell’art. 40.7, lett. d) C.G.S.. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa.
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