I/16 F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 2 2 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 80 AL SIG. FERLAINO CORRADO E DELL’AMMENDA DI L. 50.000.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 176 del 13.12.2001 )

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 24/01/2002 n. 2 2 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 80 AL SIG. FERLAINO CORRADO E DELL’AMMENDA DI L. 50.000.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 176 del 13.12.2001 ) La Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 176 del 13 dicembre 2001, con la quale, a seguito di deferimento della Procura Federale del 14.7.2001, veniva comminata l’inibizione per giorni 80 al Sig. Corrado Ferlaino e l’ammenda di L. 50.000.000 alla S.S.Calcio Napoli per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., nonchè art. 2 comma 4 stesso codice (per la società). Le argomentazioni poste a sostegno del gravame sono state già oggetto di esame in precedente decisione di questa Commissione, riguardante l’analogo caso della Società sportiva Calcio Napoli e del suo presidente Corbelli. La tesi secondo la quale non si sarebbe realizzata nella fattispecie alcuna violazione della clausola compromissoria in quanto il Corbelli ed il Ferlaino non avrebbero agito rispettivamente quale Presidente e quale amministratore Delegato della S.S. Calcio Napoli S.p.A., bensì quali consiglieri della Napoli Calcio s.a., società lussemburghese del tutto estranea all’ordinamento federale, appare del tutto priva di fondamento. Risulta, infatti, dagli atti ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa fra il Ferlaino ed il Corbelli che l’iniziativa giudiziaria di che trattasi fu frutto di un accordo che i due raggiunsero propri allo scopo di tutelare l’interesse della società calcistica Napoli S.p.A., ritenuta ingiustamente penalizzata dalla gestione, da parte della Federazione, del cosiddetto “scandalo passaporti”. Non possono sussistere dubbi, quindi, circa la responsabilità dell’incolpato Corrado Ferlaino che ha violato l’obbligo di osservanza della clausola compromissoria ponendo in essere un comportamento elusivo del medesimo fedeale. A favore del Ferlaino, peraltro, va tenuto conto della sua condotta successiva e che può configurarsi come una sorta di ravvedimento operoso essendosi attivato, mediante la rinuncia all’intrapresa azione giudiziaria allo scopo di limitare i danni. La sanzione inflittagli può pertanto essere ridotta a 45 giorni di inibizione. Deve inoltre essee annullata la sanzione pecuniaria inflitta alla società in quanto costituisce un “bis in idem” rispetto alla analoga sanzione inflittale con la precedente sentenza sopra citata. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sorpa proposto dalal S.S.C. Napoli di Napoli, riduce a giorni 45 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. Ferlaino Corrado e annulla la sanzione dell’ammenda già inflitta alla S.S.C. Napoli. Ordina restituirsi la tassa versata.
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