F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 9 9 – APPELLO DEI SIGNORI PISANO MARIO E POSSENTI SIMONETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2002, INFLITTA AL FIGLIO VALERLO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 27 dell’8.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 06/12/2001 n. 9 9 - APPELLO DEI SIGNORI PISANO MARIO E POSSENTI SIMONETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2002, INFLITTA AL FIGLIO VALERLO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 27 dell’8.11.2001) La Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo proposto dalla Sig.ra Simonetti Possenti, annullando il tesseramento del figlio della reclamante Pisano Valerio, nato il 4 aprile 1985, in favore dell’A.S. Savio, per apocrifia della sottoscrizione del modulo di tesseramento. La decisione accertava la palese contraffazione della firma della reclamante apposta alla richiesta di tesseramento a tempo indeterminato. Con la decisione in parola la Commissione Tesseramenti deferiva al giudizio della competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio l’A.S. Savio, il Presidente di detta società., Sig. La Cava Gaetano e il calciatore Pisano per violazione degli artt. 39, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27 dell’8 novembre 2001, rilevata la violazione dell’art. 39, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per il quale: “la richiesta di tesseramento deve essere debitamente sottoscritta dal calciatore e, in caso di minori, anche dall’esercente la patria potestà, nonché dal legale rappresentante della società”, nonché, di conseguenza la violazione del principio di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, infliggeva alla A.S. Savio l’ammenda di Lire 800.000, la inibizione al Sig. La Cava, quale presidente di detta società, fino al 31 gennaio 2002 e al calciatore Pisano Valerio la squalifica fino al 30 aprile 2002. L’ appello proposto dal calciatore Pisano, con atto sottoscritto da entrambi i genitori, nella parte della decisione che lo riguarda, deve essere accolto. Non appare configurabile, invero, la esistenza a carico del minore dell’onere, affermata dalla Commissione Disciplinare, di controllare che la firma apposta al modulo di tesseramento fosse effettivamente della madre né di richiedere che la firma di tutti i soggetti interessati fosse contestuale. La Commissione Disciplinare pone a carico del minore un onere che contrasta con le esigenze di protezione alla quale è ispirato l’art. 39, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. La decisione della Commissione Disciplinare, pertanto, in tale parte va riformata. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto, annulla l’impugnata delibera relativa alla sanzione della squalifica fino al 30.4.2002 inflitta al calciatore Pisano Valerio. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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