F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 5 5 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE PUGLISI CLAUDIO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 220 del 17.01.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 07/02/2002 n. 5 5 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELL’ASSISTENTE ARBITRALE PUGLISI CLAUDIO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 220 del 17.01.2002) Il Procuratore Federale, sulla base degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, deferiva con atto del 3.1.2002 alla competente Commissione il Sig. Claudio Puglisi, assistente arbitro della Sezione A.I.A. di Voghera, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per avere, nel corso della gara di cui in epigrafe, profferito all’indirizzo del calciatore del Parma, Stephen Appiah, la frase irriguardosa espressiva di discriminazione razziale: “nero bastardo”. La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti proscioglieva il Puglisi dall’addebito contestatogli per non essersi raggiunta la prova certa di quanto imputato al deferito, in particolare perché le dichiarazioni accusatorie del calciatore del Parma Sartor non erano state confermate dal direttore di gara Cesari. Avverso tale decisione proponeva ricorso il Procuratore Federale deducendo che: l ) le dichiarazioni del calciatore Sartor hanno valore probatorio pieno; 2) la contraddittorietà fra le dichiarazioni del Sartor e quelle del direttore di gara Cesari è soltanto apparente; 3) sussistono elementi logici di riscontro alla veridicità delle dichiarazioni del Sartor. Chiedeva per l’effetto che venisse affermata la responsabilità del Puglisi in ordine alla contestazione mossa con l’irrogazione della sanzione di mesi quattro; in via gradata, ai sensi del 5° comma dell’art. 33 C.G.S, che venisse affermata la responsabilità dello stesso in ordine alla frase che il Puglisi ha ammesso di aver pronunciato, con l’irrogazione della medesima sanzione. Il deferito, attraverso l’avv. Cantamessa, produceva controdeduzioni chiedendo che venisse dichiarata l’inammissibilità del gravame quanto alla richiesta subordinata della Procura, per essere la proposta domanda “nuova”, e comunque che venisse respinto nel merito. All’odierna riunione comparivano le parti nelle persone del dott. Frascione per la Procura Federale e dell’Avv. Cantamessa per il deferito appellante, i quali si riportavano alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Il ricorso del Procuratore Federale è fondato e merita accoglimento. Dalle risultanze degli atti risulta che l’assistente arbitro Puglisi Claudio durante la gara di cui trattasi, mentre stava correndo lungo la linea laterale seguendo con lo sguardo l’azione di gioco, cadde inciampando sulla gamba del calciatore Appiah, che stava svolgendo esercizi di riscaldamento e di allungamento dei muscoli, a terra. Dalle dichiarazioni rese dal calciatore del Parma Sartor risulta, inoltre, che il Puglisi, dopo essersi rialzato da terra, si rivolse al Cesari pronunziando nei confronti dell’Appiah l’espressione “nero bastardo” o “bastardo nero”. Il direttore di gara ha dichiarato all’Ufficio Indagini di essersi avvicinato al Puglisi (essendo il gioco comunque interrotto) per chiarimenti e di aver da questi appreso che era inciampato nel “nero”, precisando che il termine “nero” era stato utilizzato dall’incolpato per identificare il calciatore nel quale era inciampato. Riferiva di non aver sentito altro e certamente di non aver sentito la parola bastardo. Ritiene la Commissione che, mentre il calciatore ha dichiarato in modo univoco e certo di aver udito il Puglisi apostrofare il calciatore Appiah con l’epiteto “nero bastardo” o “bastardo nero”, dall’altra, il direttore di gara non ha escluso in modo altrettanto univoco che il suo assistente potesse aver pronunciato la frase in esame, avendo solo dichiarato di non avere ascoltato il predetto proferire la stessa. Pertanto sulla base di una testimonianza diretta e certa di un determinato fatto storico e di un’altra che non esclude in modo certo la verificazione dello stesso, si impone di dare credito alla prima, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna contraddizione fra le dichiarazioni. Del resto le dichiarazioni del Sartor hanno un valore probatorio pieno in quanto non provengono dalla parte lesa, né da un soggetto che aveva particolari motivi di risentimento nei confronti del deferito non evidenziati dagli accertamenti e neppure prospettati dal deferito. Ulteriore conferma alla conclusioni a cui si è pervenuti è rappresentata dai seguenti elementi logici di riferimento. La circostanza che subito dopo l’impatto con l’Appiah, il Puglisi accusò il calciatore di averlo sgambettato volontariamnete (secondo quanto riferito da Menotti, team manager del Parma), fa ritenere, in modo evidente, il motivo di impeto che indusse il deferito a pronunciare la frase riferita dal Sartor. Inoltre, I’animata discussione fra l’assistente arbitro e i tesserati del Parma, che sedevano in panchina, conferma ulteriormente la veridicità del fatto contestato al Puglisi. Appare ragionevole presumere che le proteste dei tesserati del Parma si sarebbero subito placate ove l’assistente avesse rappresentato di non aver ingiuriato l’Appiah; viceversa, la discussione non solo è stata animata, ma si è protratta per un apprezzabile periodo di tempo, mentre il Puglisi ha mutato atteggiamento solo quando il Minotti ha avvisato il quarto uomo che l’episodio non sarebbe terminato lì. Anche il comportamento successivo tenuto dal Puglisi dimostra in modo univoco la fondatezza delle dichiarazioni del Sartor. L’assistente, infatti, non appena apprese l’intenzione dei tesserati del Parma di denunciare il fatto, tentò di scusarsi con l’Appiah che respinse le scuse. Al termine della gara, si recò negli spogliatoi del Parma dove reiterò le scuse al calciatore offrendogli la sua maglietta in omaggio (non accettata), facendo rilevare all’interlocutore che “la frase che aveva detto non era quella che avrebbe voluto dire” e, rivolto alla generalità dei presenti, senza che nessuno glielo avesse contestato, che non aveva profferito le frasi udite dai tesserati del Parma (cfr. dichiarazioni di Appiah e di Sartor). Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalle considerazioni che precedono. Va per l’effetto dichiarata la responsabilità del deferito al quale si ritiene applicare la sanzione della inibizione di mesi due, tenuto conto del periodo di sospensione cautelare sofferto, a far data dalla domenica successiva a quella di pubblicazione del comunicato C.A.F.. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, annulla l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti ed irroga all’assitente arbitrale Puglisi Claudio la sanzione dell’inibizione per mesi 2 a decorrere dalla domenica successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della C.A.F..
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