F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 1 1 – APPELLO DEL BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO/ FORIANO DEL 12.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 43 del 20.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 1 1 - APPELLO DEL BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARANO/ FORIANO DEL 12.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. 43 del 20.12.2001) L’A.S. Barano Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in relazione alla gara Barano/Foriano, disputata il 12 novembre 2001 per il Campionato Attività Mista (Juniores) e terminata con il risultato di 0-0. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Restituto Vincenzo in posizione irregolare perchè squalificato essendo stato espulso durante la gara Foriano/Lacco Ameno dello stesso campionato, come risultava dal Comunicato Ufficiale dell’8 novembre 2001, n. 29. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 20 dicembre 2001, dichiarava il reclamo inammissibile perché non redatto su carta intestata e senza timbro della società reclamante. L’A.S. Barano CaIcio appella tale decisioneL’appello è fondato. Non vi è, nella disciplina dei reclami contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva nè in altra normativa federale, alcuna disposizione che richieda le modalità formali richieste dalla Commissione Disciplinare a pena di inammissibilità. In ogni caso, eventuali dubbi sulla riconducibilità del reclamo alla A.S. Barano Calcio, potevano essere agevolmente dissipati, con opportuni accertamenti. Nella specie, comunque, la provenienza dell’atto era indubbia. L’atto di reclamo era sottoscritto dal presidente della società e l’autenticità della firma era facilmente controllabile dagli stessi atti relativi alla gara in contestazione. La firma sull’atto di reclamo, anche ad un esame superficiale, risulta conforme a quella apposta sulla distinta di gara, sulla richiesta di forza pubblica e sul referto arbitrale. In caso di ulteriori dubbi, infine, la Commissione Disciplinare avrebbe potuto prendere in esame la firma apposta sul foglio di censimento. Il reclamo, inoltre, era contenuto in una busta su cui è stampato il logo della società reclamante (con ciò soddisfacendosi, almeno parzialmente, la insolita condizione di ammissibilità richiesta della Commissione Disciplinare). L’appello va quindi accolto, con l’annullamento dell’impugnata decisione e con il rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito. La tassa di reclamo va restituita all’appellante. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Barano Calcio di Barano di Ischia (Napoli) annullando l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo del Barano Calcio alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con rinvio degli atti alla suddetta Commissione Disciplinare per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa.
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