F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 3 3 – APPELLO DELLA POL. CARSOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE CARLIZZA BALDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. 37 del 10.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 3 3 - APPELLO DELLA POL. CARSOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE CARLIZZA BALDO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. 37 del 10.1.2002) La Pol. Carsoli propone reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 in data 10 gennaio 2002, con la quale veniva rigettato il ricorso avanzato dalla società suddetta avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato che aveva irrogato la squalifica per cinque gare al calciatore Carlizza Ubaldo in relazione alla gara Aielli/Carsoli del 5.12.2001. L’attuale impugnazione è però inammissibile ai sensi dell’art. 40 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Tale norma dispone che per la disciplina sportiva nell’attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, è ammesso reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni Disciplinari o dai Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardino squalifiche per i tesserati od inibizioni per i Dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. Nel caso in esame al suddetto calciatore la squalifica è stata fissata in meno di un anno. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Carsoli di Carsoli (L’Aquila), ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d/d 1 C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa versata.
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