F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.S. OLIMPIC CALCIO CERNUSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO LISSONE/OLIMPIC CALCIO CERNUSCO DELL’11.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 21 del 10.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.S. OLIMPIC CALCIO CERNUSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO LISSONE/OLIMPIC CALCIO CERNUSCO DELL’11.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 21 del 10.1.2002) Il Giudice Sportivo di 1° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 22 novembre 2001, in relazione alla gara Pro Lissone/Olimpic Calcio Cernuscodell’11.11.2001, assegnava ad entrambe le società la perdita della gara con il punteggio di 0 - 2, ritenendole entrambe responsabili dei fatti violenti verificatisi nel corso dell’incontro e che avevano costretto l’arbitro della gara a decretarne la sospensione, squalificava fino a tutto il 30.6.2002 il calciatore Davì Ivan (Pro Lissone); e per n. 4 gare ufficiali il calciatore Trani Antonio (Olimpic Calcio Cernusco) e comminava alla società Pro Lissone l’ammenda di L. 300.000 e all’A.S. Olimpic Calcio Cernusco l’ammenda di L. 200.000. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, adito con separati atti dall’A.S. Olimpic Calcio Cernusco e dalla Pro Lissone, accoglieva il reclamo della Pro-Lissone che chiedeva una mitigazione della squalifica al calciatore Davi Ivan, riducendola a tutto il 30.4.2002; in parziale accoglimento del reclamo proposto dall’A.S. Olimpic Calcio Cernusco, riduceva a L. 100.000 l’ammenda alla stessa comminata, mentre confermava la squalifica al calciatore Trani Antonio per quattro gare ufficiali nonché la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Ricorre a questa Commissione d’Appello Federale l’A.S. Olimpic Calcio Cernusco lamentando di non aver potuto esporre le proprie ragioni davanti al Giudice Sportivo di 2° Grado, in quanto inviato in luogo diverso dall’indirizzo di corrispondenza della società il telegramma di convocazione da parte del Giudice Sportivo di 2° Grado, e ciò in violazione degli artt. 27 e 33 comma 5 C.G.S.; chiedeva comunque un riesame dei referti arbitrali ritenuti imprecisi e con errate valutazioni. Preliminarmente va osservato come l’avviso del Giudice di 2° Grado sia stato ricevuto da Addeo Raffaele, Presidente della A.S. Olimpic Calcio Cernusco, e quindi regolarmente notificato. Il reclamo in esame è inammissibile. La C.A.F. è infatti competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari e dei Giudici Sportivi di 2° Grado, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche nei casi indicati nella parte III del C.G.S.. Ai sensi dell’art. 33.1 lett. d) possono impugnarsi le decisioni delle Commissioni Disciplinari per questioni attinenti il merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come Giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. L’A.S. Olimpic Calcio Cernusco chiede invece un giudizio di terzo grado sul fatto, dopo le decisioni su di esso effettuate dal Giudice Sportivo di 1 ° Grado e dal Giudice Sportivo di 2° Grado; terzo grado sul fatto che è inammissibile davanti alla C.A.F., competente per soli motivi di legittimità. L’inammissibilità del gravame inibisce a questa Commissione l’esame delle censure di merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S. Olimpic Calcio Cernusco di Cernusco sul Naviglio (Milano), ai sensi dell’art. 33 n. 1 lett. d) C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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