F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n.5 5 – APPELLO DEL G.S. BOCCHIGLlERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORIGLIANO/ BOCCHIGLIERO DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione, Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 14.01.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n.5 5 - APPELLO DEL G.S. BOCCHIGLlERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORIGLIANO/ BOCCHIGLIERO DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione, Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 63 del 14.01.2002) Con atto 21 gennaio 2002 il Gruppo Sportivo Bocchigliero proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 14 gennaio 2002, con la quale si disponeva ripetersila gara tra la A.S.C. Corigliano ed il G.S. Bocchigliero disputatasi il 2.12.2001, avendo viceversa il Giudice Sportivo (Com. Uff. 19 del 12 dicembre 2001) inflitto alla società Corigliano la punizione sportiva di perdita della gara per 0-2. Eccepiva la società appellante che i secondi giudici, avevano omesso di valutare tutte le circostanze evidenziate dall’arbitro nel suo referto ed erano giunti alla conclusione, con motivazione contraddittoria, dell’assenza di una situazione oggettiva di gravità che potesse portare alla continuazione della gara pro-forma . Osserva la C.A.F. che l ‘appello è fondato e va conseguentemente accolto.Invero si evince in modo chiaro dal referto dell’arbitro e dall’allegato supplemento, che la situazione che si era venuta a creare durante lo svolgimento della gara de qua, era di una oggettiva gravità che metteva concretamente in pericolo l’incolumità del direttore di gara e dei calciatori. Al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione Disciplinare non si è trattato di un gesto di violenza isolata ed addebitabile ad un solo appartenente alla società Corigliano. L’arbitro infatti ha segnalato un’altra aggressione (che non è stata per nulla valutata dai secondi giudici) di cui è rimasto vittima oltre quella posta in essere dall’assistente di parte, signor Rocco Michele, di cui si è detto. Ma ciò che più conta nel convincere che si è trattato di un atteggiamento complessivo e oggettivo di violenza nei confronti del direttore di gara e degli atleti della squadra ospite è che gli aggressori (come ha riferito l’arbitro, e anche questa è una circostanza non valutata dai secondi giudici) sono riusciti a dileguarsi grazie alla attiva copertura fornita dagli spettatori presenti in tribuna. Deve quindi sulla base delle considerazioni fin qui svolte accogliersi I’appello, annullare la decisione impugnata per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e conseguentemente ripristinarsi la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 12 dicembre 2001. Va da ultimo disposta la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F.., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dal G.S. Bocchigliero di Bocchigliero (Cosenza), annulla l’impugnata delibera ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva all’A.S.C. Corigliano la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata per 0-2. Ordina restituirsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it