F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 9 9 – APPELLO DELL’A.S. CISCO COLLATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CISCO COLLATINO/SPORTING PONTECORVO DEL 25.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 29 del 17.01.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 9 9 - APPELLO DELL’A.S. CISCO COLLATINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CISCO COLLATINO/SPORTING PONTECORVO DEL 25.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 29 del 17.01.2002) Con ricorso spedito il 24.1.2002 la A.S. Cisco Collatino ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 29 del 17 gennaio 2002, che ha confermato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in relazione alla gara Campionato Allievi Cisco Collatino - Sporting Pontecorvo del 25.11.2001, e cioè la sanzione della perdita della gara da parte della società ospitante a causa della accertata non regolarità della misura delle due porte del campo di gioco. Il ricorso si fonda su due motivi. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24, comma 7 lett. b), C.G.S. e 54 delle N.O.I.F. sotto il profilo che la riserva scritta riguardante l’accertata irregolarità del campo di gioco sarebbe stata presentata oltre il termne massimo entro il quale avrebbe dovuto avere inizio la gara. Con il secondo motivo si deduce il comportamento antisportivo della squadra avversaria e violazione dell’art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. sotto il profilo che la “rinuncia” alla disputa della gara di campionato da parte della Sporting Pontecorvo sarebbe stata anch’essa intempestiva, e quindi meritevole della punizione della perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-2. La ricorrente conclude per l’annullamento o la revoca della decisione impugnata, con remissione degli atti al Comitato competente per il recupero della gara non disputata ai sensi dell’art. 56 delle N.O.I.F., o eventualmente per la declaratoria di sconfitta a tavolino della Sporting Pontecorvo. Sul primo motivo si osserva che l’applicazione dell’invocato comma 7 lett. b) dell’art. 24 C.G.S., secondo cui la riserva scritta va presentata “prima dell’inizio della gara”, presuppone, ovviamente, che la gara abbia avuto o poteva avere inizio. Nella specie, viceversa, lo svolgimento della gara fu materialmente impedito da una circostanza che, in punto di fatto, è pacifica, e cioè dalla inagibilità del campo a causa dell’accertata irregolarità della misura delle porte. Si aggiunga che il tempo di attesa le cui conseguenze si vorrebbero addossare alla squadra ospite fu invece dovuto alla disponibilità offerta da quest’ultima al fine di consentire, in qualche modo, l’opera necessaria per ricondurre le porte alla giusta dimensione e rivelatasi poi inutile. Va detto, d’altra parte, che, secondo i principi generali, la decadenza da un diritto deve essere espressamente prevista, laddove, così nelle N.O.I.F. come nel C.G.S. non si rinviene norma alcuna che commini la decadenza dal reclamo nel caso in cui la riserva sia stata presentata oltre il termine di cui all’art. 54 delle citate N.O.I.F.. La doglianza va pertanto respinta. Sul secondo motivo si osserva che la lagnanza viene prospettata per la prima volta in questa sede ed appare perciò inammissibile. Essa sarebbe comunque priva di fondamento, dato che, per quanto già osservato in ordine al primo motivo, non sembra configurabile una “rinuncia”, da parte di una delle due squadre, ad una gara che non fu possibile disputare per ragioni obiettive. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Cisco Collatino di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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