F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 11 11 – APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFlCA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 250 del 7.02.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 14/02/2002 n. 11 11 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFlCA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 250 del 7.02.2002) La Società Sportiva Calcio Napoli ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n. 250 del 7 febbraio 2002 con la quale, in relazione agli incidenti avvenuti durante la gara Napoli/Salernitana del 27.1.2002, è stata confermata la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 17.000,00 già inflitta dal Giudice Sportivo. Sostiene la reclamante la erronea interpretazione dell’art. 11 C.G.S. in quanto le esimenti e le attenuanti previste dal comma 5 del medesimo articolo dovrebbero trovare applicazione anche nell’ipotesi di squalifica del campo di gara e non solo ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria. Inoltre il fatto obiettivo del lancio di un razzo verso una zona degli spalti occupata dagli stessi sostenitori del Napoli sarebbe avvenuta per motivi estranei alla partita in corso e comunque non avrebbe prodotto una situazione di panico, come invece riferito dal collaboratore dell’arbitro. Osserva questa Commissione che le motivazioni adottate dalla Commissione Disciplinare vanno pienamente condivise. Infatti, pur dovendosi ammettere la fondatezza della tesi secondo la quale le esimenti e le attenuanti previste dal comma 6 del citato articolo 11 possono trovare applicazione anche nei confronti della sanzione della squalifica del campo e non solo per quel che riguarda le sanzioni pecuniarie, nel caso specifico la gravità e la qualità dei fatti violenti posti in essere dai sostenitori del Napoli durante il corso di tutta la gara, culminati con la pericolossissima esplosione di un razzo lanciato fra gli spettatori, impediscono, in concreto, la possibilità di attenuare le sanzioni fino al punto di limitarle ad una semplice ammenda. D’altra parte la pur fattiva e documentata collaborazione posta in essere dalla S.S.C. Napoli deve considerarsi sostanzialmente annullata - in un giudizio di prevalenza – dalla specifica recidiva che grava a carico della società stessa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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