F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 4 4 – APPELLO DELL’A.S. CAVALIERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004, INFLITTA AL CALCIATORE IADELUCA GABRIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 17. 1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 4 4 - APPELLO DELL’A.S. CAVALIERE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004, INFLITTA AL CALCIATORE IADELUCA GABRIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 17. 1.2002) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 22 novembre 2001 il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica condannava l’accompagnatore della A.S. Cavaliere Sciò Giacinto all’inibizione fino al 31.3.2002, l’allenatore Proietti Maurizio ed il calciatore Iadeluca Gabriele della stessa squadra alla squalifica, rispettivamente, fino al 31.3.2002 e fino al 30.6.2004 per il comportamento ritenuto riprovevole dagli stessi tenuto in occasione della gara Cavaliere / Albula del 18.11.2002. Impugnava la decisione la società assumendo che i propri tesserati Sig. Sciò e Sig. Proietti (che in precedenza erano entrati in campo per soccorrere un calciatore rimasto a terra a seguito di uno scontro di gioco e che per questo erano stati apostrofati dall’arbitro con l’espressione “siete incivili”) avevano reagito al comportamento “persecutorio” dello stesso arbitro (al quale avevano fatto presente che avrebbero segnalato il suo comportamento a chi di competenza); facendo presente, quanto al calciatore, che questi non era stato ammonito e che, sostituito al termine del primo tempo, non aveva potuto tenere la condotta offensiva e violenta descritta nel referto. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione inflitta allo Iadeluca e la “rimozione” dal referto arbitrale, in quanto false, di espressioni attribuite al Sig. Proietti ed al Sig. Sciò. All’esito del relativo procedimento il Giudice Sportivo di 2° Grado respingeva il reclamo (Com. Uff. n. 29 del 17 gennaio 2002) rilevando come dal referto di gara emergessero con certezza le proteste, le frasi offensive e gli spintoni dati dai Sigg. Sciò e Proietti all’arbitro, nonchè l’espulsione (per frasi ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro) dello Iadeluca e lo schiaffo al volto da questi dato allo stesso arbitro; arbitro che, sentito personalmente, aveva confermato con giudizio di assoluta certezza di essere stato colpito al volto dallo Iadeluca. La società proponeva appello limitatamente alla squalifica del calciatore obiettando che l’arbitro era incorso in errore; che in realtà lo Iadeluca era stato sostituito al termine del primo tempo e che lo schiaffo gli era stato dato da altro calciatore, esattamente da Di Virgilio Riccardo. Faceva presente, in ogni caso, che la sanzione inflitta allo Iadeluca (da irrogare invece al Di Virgilio) era particolarmente severa e meritava di essere ridotta. Chiedeva, pertanto, il proscioglimento dello Iadeluca e la condanna del Di Virgilio a sanzione più mite. L’appello proposto, che prende le mosse da una insufficiente motivazione da parte del Giudice Sportivo di 2° Grado della propria decisione e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1° lettera c), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. A norma dell’art. 31, lettera A), paragrafo a1), C.G.S. il rapporto dell’arbitro (per ciò che qui interessa) fa “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Ne consegue che lo Iadeluca, indicato nel referto dell’arbitro come l’autore delle espressioni ingiuriose e dello schiaffo indirizzati allo stesso arbitro, deve essere ritenuto colpevole della violazione contestatagli. Da aggiungere che le perplessità sollevate dalla A.S. Cavaliere in merito ad un (sempre possibile) scambio di persona in cui sarebbe incorso l’arbitro sono state vanificate dalle dichiarazioni rese in corso di giudizio dallo stesso arbitro; dichiarazioni secondo le quali il calciatore resosi (poco nobile) protagonista degli insulti e dello schiaffo deve essere identificato con assoluta certezza nello ladeluca. Non è seriamente contestabile, dunque, che ad essere ritenuto responsabile della violazione in contestazione debba essere questo calciatore, anche perché (è il caso di osservare più per completezza che per effettiva necessità) la circostanza che fa dire alla società che l’arbitro è incorso in errore, e cioè la mancanza nella lista della squadra della crocetta indicante l’espulsione in corrispondenza del nominativo dello Iadeluca, ben può essere spiegata in mille altri modi che non ricorrendo allo scambio di persona. L’appello proposto dalla A.S. Cavaliere va dunque respinto. Va respinto anche per ciò che riguarda l’entità della sanzione. Non può disconoscersi che è, in effetti, particolarmente severa. E, ben proporzionata, tuttavia, alla reale gravità della condotta di cui si è reso protagonista lo Iadeluca, che non contento di aver rivolto espressioni pesantemente ingiuriose all’arbitro, non ha esitato a mollargli un sonoro ceffone al momento di essere espuiso. Al di là di ogni possibile valutazione sulla decisione dell’arbitro di espellerlo, sta di fatto che il mancato rispetto di una sua decisione ed il manifestare il proprio dissenso con comportamento violento è quanto di più riprovevole possa ipotizzarsi nello sport: atteggiamento del genere è la negazione di quella lealtà e correttezza che sono e devono essere l’essenza stessa dello sport e l’espressione più genuina di chi lo pratica. La perfetta adeguatezza della sanzione inflitta alla gravità della condotta esclude, in definitiva, che l’appello proposto possa essere accolto. La relativa tassa va, di conseguenza, incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Cavaliere di Camerata Nuova (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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