F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 6 6 – APPELLO DEL CLUB WASKEN BOYS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI WASKEN BOYS/S. BERNARDO DEL 16.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del 17.1 .2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 6 6 - APPELLO DEL CLUB WASKEN BOYS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI WASKEN BOYS/S. BERNARDO DEL 16.12.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 17.1 .2002) Con atto 24 gennaio 2002 la società Club Wasken Boys proponeva appello avanti questa Commissione avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 17 gennaio 2002, con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado di infliggere all’attuale reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Club Wasken Boys/S. Bernardo del 16.2.2001 per 0-2, per impraticabilità del terreno di gioco, a causa della non sufficiente “segnatura” delle linee perimentali. Deduceva l’appellante che la dichiarazione di impraticabilità del terreno di giuoco da parte dell’arbitro della gara tra la Wasken Boys e la S. Bernardo che si sarebbe dovuta svolgere il 16.12.2001 non sarebbe avvenuta nel rispetto delle procedure previste dalle “Regole del Giuoco del Calcio” (regola 1, III pag. 149). Preliminarmente ritiene la C.A.F. opportuno ribadire il principio in base al quale il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. Ma è anche opportuno aggiungere che a tale giudizio l’arbitro deve pervenire a conclusione del rigoroso espletamento delle procedure previste dalle “Regole del Giuoco del Calcio” ed in particolare dalla regola 1 relativa alla “Impraticabilità del terreno di giuoco”. Orbene non risulta sulla base di quanto lo stesso direttore di gara ha annotato nel suo referto che tali procedure siano state rispettate dal direttore di gara. In particolare non risultano essere stati posti in essere gli incombenti indicati ai punti 2 e 3 del citato articolo sulla “Impraticabilità del terreno di giuoco” nella parte in cui prevede che tali attività avvengano alla presenza dei capitani della squadra. Osserva ancora la C.A.F. che un’attività che si reputa come assolutamente decisiva al fine della formulazione del giudizio circa la impraticabilità del terreno di giuoco, quale è di certo il sopralluogo del campo, sia stata posta in essere dall’arbitro autonomamente e non con la simultanea presenza dei capitani delle squadre come espressamente e tassativamente richiesto dalle norme che regolano la materia (cfr. “Regole del Giuoco Calcio” regola 1 - III pag. 149). Deve quindi concludersi ritenendo che la dichiarazione di impraticabilità del terreno di giuoco operata dall’arbitro designato a dirigere la gara Wasken Boys - S. Bernardo fissata per il 16.12.2001 sia avvenuta in violazione delle norme più volte richiamate e sia pertanto da giudicare inefficace e che quindi debba disporsi l’effettuazione della gara non disputata e che a tal fine deve rinviarsi al Comitato Provinciale di Lodi per la fissazione della data della gara. Va da ultimo disposta la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Club Wasken Boys di Lodi, annulla l’impugnata delibera disponendo l’effettuazione della gara suindicata. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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