F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 1 1 – APPELLO DELLA SANTARSENESE CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SANTARSENESE/MARlNA CAMEROTA DELL’11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. 37 del 6.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 1 1 - APPELLO DELLA SANTARSENESE CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SANTARSENESE/MARlNA CAMEROTA DELL’11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. 37 del 6.12.2001) La società Santarsenese Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 6 dicembre 2001, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla gara Santarsenese/Marina Camerota dell’11.11.2001 in quanto redatto su carta non intestata e senza timbro della società. Rileva questa Commissione che l’attuale reclamo non può essere preso in esame perché risulta sottoscritto dall’Avv. Antonio Capozzolo, quale rappresentante del Consiglio direttivo, persona che, agli atti della F.I.G.C., non risulta abilitata a rappresentare la società. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalia Santarsenese Calcio di Sant’Arsenio (Salerno) perché sottoscritto da persona non legittimata e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it