F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n.2 2 – APPELLO DELLA SPES POGGIO FIDONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPES POGGIO FIDONI/GINESTRA DELL’11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 45 del 24.1.2002) La

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n.2 2 - APPELLO DELLA SPES POGGIO FIDONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPES POGGIO FIDONI/GINESTRA DELL’11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 45 del 24.1.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 45 del 24 gennaio 2002, in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Ginestra, disponeva la ripetizione della gara Spes Poggio Fidoni/Ginestra, precedentemente data persa alla Pol. Ginestra per 0 - 2, ai sensi dell’art. 12 comma 4 lett. b) C.G.S.. La Commissione osservava, dopo aver sentito a chiarimenti il direttore della gara, che quest’ultimo non era stato in grado di precisare quale fosse il calciatore da espellere, a seguito di un fallo di mano che aveva cagionato un rigore e la cui espulsione avrebbe ridotto la Pol. Ginestra con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito. Questa incertezza sull’identificazione del predetto calciatore ha reso non concreta la predetta evenienza, mentre l’espulsione del calciatore Carli, trattenuto dai compagni, e quindi impossibilitato a porre in essere ulteriori atti violenti, avrebbe potuto essere eseguita senza creare una situazione tale da imporre la sospensione della gara. L’attuale impugnazione della Spes Poggio Fidoni a questa C.A.F. è però inammissibile, riguardando esclusivamente questioni attinenti al merito della vicenda, tra le quali l’annessa trascrizione del numero del calciatore autore del fallo del quale si è detto, ed in particolare la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S., necessaria per emettere il provvedimento di punizione sportiva di perdita della gara. All’inammissibilità consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla società Spes Poggio Fidoni di Poggio Fidoni (Rieti), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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