F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 3 3 – APPELLO DELLA S.S. TOR DE’ CENCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI OTTAVIA/TOR DE’ CENCI DEL 18.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio S.G.S. – Com. Uff. n. 30 del 24. 1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 3 3 - APPELLO DELLA S.S. TOR DE’ CENCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI OTTAVIA/TOR DE’ CENCI DEL 18.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio S.G.S. - Com. Uff. n. 30 del 24. 1.2002) La S.S. Tor De’ Cenci ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica relativa alla gara del Campionato Giovanissimi Regionali Ottavia/Tor de’ Cenci del 18.11.2001 (Com. Uff. n. 30 del 24 gennaio 2002), che, in accoglimento del reclamo dell’A.S. Ottavia, ha modificato il risultato del campo dando vinta la gara alla Ottavia per 2-0. Motivo della punizione sportiva della perdita della gara inflitta alla Tor de’ Cenci risiede nel fatto della avvenuta sostituzione ed utilizzo in campo del calciatore originariamente designato a svolgere le funzioni di guardalinee di parte, riportato in lista in eccedenza ai sette calciatori di riserva regolarmente previsti. Sostiene la ricorrente che la nuova normativa espressa dal Comitato RegionaIe Lazio (Com. Uff. n.7 del 30 agosto 2001) relativamente alla sostituzione dei calciatori nonché all’impiego degli stessi come assistenti dell’arbitro, consente l’interpretazione data dal Giudice Sportivo di 1° Grado secondo il quale è legittimo l’utilizzo di un calciatore indicato inizialmente come guardalinee anche in eccedenza a quelli di riserva. Ritiene, al contrario, questa Commissione che tale tesi non possa essere condivisa. Le disposizioni di cui alle N.O.I.F, ribadite, peraltro, anche dal Comitato Regionale Lazio con il citato Com. Uff. del 30 agosto 2001, stabiliscono che nella distinta che viene presentata all’arbitro prima della gara possono essere indicati non più di sette calciatori di riserva e che soltanto quelli possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara compresi quelli indicati nella distinta come assistenti dell’arbitro. Come correttamente detto dal giudice di 2° Grado, pur in presenza di una normativa che presta il fianco a non poche incertezze, appare del tutto arbitrario l’ampliamento della portata di una norma finalizzata ad una maggiore libertà d’impiego dei calciatori designati quali guardalinee di parte, fino a prevedere, di fatto, la possibilità di aumentare ad otto il numero di riserva potenzialmente utilizzabie. Deve pertanto ritenersi irregolare l’impiego in campo del calciatore inizialmente indicato quale assistente dell’arbitro, in eccedenza rispetto a quelli di riserva. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Tor de’ Cenci di Roma, e dispone l’incameramento della tassa versata.
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