F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 4 4 – APPELLO DELLA A.S. CASTELLANETA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE DI MATTIA GIOVANNI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10 / D – Riunione dell’8.11.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 4 4 - APPELLO DELLA A.S. CASTELLANETA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D’AUTORITÀ, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE DI MATTIA GIOVANNI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10 / D - Riunione dell’8.11.2001) Con ricorso presentato il 15 ottobre 2001 il calciatore Di Mattia Giovanni, tesserato dell’A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto), chiedeva lo svincolo per cambio di residenza (da Bari a Bolzano) ai sensi dell’art. 111 delle N.O.I.F.. L’A.S. Castellaneta chiede a questa Commissione l’annullamento della decisione 8.11.2001 della Commissione Tesseramenti, che disponeva lo svincolo richiesto, deducendo i seguenti motivi: 1) la società Bolzano, presso cui si era trasferito a titolo temporaneo il Di Mattia dal Castellaneta il 15.9.2000, con lo svincolo si era assicurata la disponibilità del calciatore non essendo possibile un secondo anno di attività a titolo tempora- neo; 2) il Di Mattia era stato trasferito il 2.11.2001 dal Castellaneta all’U.S. La Terza a titolo definitivo senza alcuna contestazione del Di Mattia. L’appello dell’A.S. Castellaneta va rigettato. Infatti la Commissione Tesseramenti ha operato legittimamente concedendo lo svincolo al calciatore, risultando osservate le condizioni di cui all’art. 111 delle N.O.I.F. (concernente lo svincolo di calciatori dilettanti per cambio di residenza), e cioè cambio di residenza da almeno un anno e comunicazione alla società. Il fatto che da tale svincolo potrebbe ottenere un vantaggio la società Bolzano è solo un eventuale effetto indiretto di tale provvedimento, dato che quest’ultimo riguarda solo la posizione del calciatore; inoltre, a prescindere dalla considerazione che l’art. 111 attribuisce un diritto ai calciatori dilettanti (da concedere solo sulla sussistenza delle predette condizioni), il motivo addotto dalla reclamante circa il trasferimento del Di Mattia all’U.S. La Terza, che vanificherebbe il diritto del calciatore ad ottenere lo svincolo, non è condivisibile, posto che per i calciatori non professionisti non è applicabile la procedura che prevede un trasferimento di autorità senza la contestuale sottoscrizione dell’accordo da parte del calciatore. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso della A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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