F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 9 9 – APPELLO DEI SIGNORI SPOLSINO ENRICO E FOTI FRANCESCA, IN NOME E PER CONTO DEL FIGLIO MINORENNE SILVIO, AVVERSO IL DEFERIMENTO DI QUEST’ULTIMO EX ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D – Riunione del 13.9.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 9 9 - APPELLO DEI SIGNORI SPOLSINO ENRICO E FOTI FRANCESCA, IN NOME E PER CONTO DEL FIGLIO MINORENNE SILVIO, AVVERSO IL DEFERIMENTO DI QUEST’ULTIMO EX ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 13.9.2001) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 13.9.2001, la Commissione Tesseramenti, pronunciando sul reclamo proposto dalla Signora Francesca Foti, esercente la potestà genitoriale del calciatore Spolsino Silvio, nato il 9.1.1985, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore per il F.C. Segratese e deferiva al competente organo disciplinare la società, il Presidente della stessa e il calciatore Spolsino Silvio. Avverso tale decisione, in ordine al deferimento del calciatore, propongono appello i Signori Spolsino Enrico e Foti Francesca. L’attuale impugnazione è, però, inammissibile. Invero, non può non rilevarsi che avverso il deferimento del calciatore il ricorso è inammissibile non essendo previsto, né ipotizzabile, alcun gravame. Al riguardo va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria suscettibile di impugnazione. E’ appena il caso di aggiungere che, dopo l’apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all’esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come suesposto presentato dai Signori Spolsino Enrico e Foti Francesca, in nome e per conto del figlio minorenne Silvio, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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