F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 10 10 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C.BRIONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIONA/MANDELLO DEL 21.10.2001 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 18/C – Riunione del 25.1.2002)
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10 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C.BRIONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIONA/MANDELLO DEL 21.10.2001
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 18/C - Riunione del 25.1.2002)
La S.C. Briona ha presentato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale, in data 28.1.2002, ricorso per revocazione avverso la decisione della C.A.F. che, accogliendo l’appello della U.S. Mandello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, irrogava alla S. C. Briona la sanzione sportiva della perdita della gara Briona/Mandello del 21.10.2001 per 0 - 2 (Com. Uff. n. 18/C del 25 gennaio 2002). La ricorrente sosteneva come la U.S. Mandello, nel presentare appello alla C.A.F., non avesse trasmesso copia del reclamo alla S.C. Briona ai sensi dell’art.23 comma 5 C.G.S.; e chiedeva quindi l’annullamento della decisione della C.A.F. ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a) C.G.S.. Il ricorso per revocazione è inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 35 C.G.S.. Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione della S.C. Briona di Briona (Novara) e dispone incamerarsi la tassa.
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