F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 10 11 – APPELLO DELLA A.S. GENZANO CALClO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLONA CALCIO A 5/GENZANO CALCIO A 5 DEL 10.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 157 dell’1.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 28/02/2002 n. 10 11 - APPELLO DELLA A.S. GENZANO CALClO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLONA CALCIO A 5/GENZANO CALCIO A 5 DEL 10.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 157 dell’1.2.2002) Con ricorso dell’8.02.2002 I’ A.S. Genzano Calcio a 5, proponeva appello avanti a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 157 dell’1 febbraio 2002, che aveva confermato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Bellona Calcio a 5 / Genzano Calcio a 5 del 10.11.2001 terminata con il risultato di 3 a 3. Deduceva l’appellante che la lista di trasferimento del calciatore Correa Rocha Marcos dall’A.S. Augusta alla S.S. Bellona, oggetto della decisione impugnata, sarebbe da ritenere nulla perché sottoscritta dal presidente dell ‘A.S. Augusta all’epoca temporaneamente inibito a rappresentare la società. Osserva la Commissione che tale motivo di gravame non è stato proposto dinanzi ai primi giudici e che viene per la prima volta sottoposto alla valutazione della C.A.F.. Orbene ai sensi dell’art. 33 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, I ‘appello che si fonda su motivi nuovi mai proposti prima non può formare oggetto di decisione da parte della C.A.F. e va preliminarmente dichiarato inammissibile. Va conseguentemente disposto l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall’A.S. Genzano Calcio a 5 di Genzano (Roma), ai sensi dell’art. 33 comma 4 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it