F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 2 2 – APPELLO DELLA POL. ZOLLINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZOLLINO/ L. MARIANO SCORRANO DEL 18.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 21 del 20.12.2001).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 2 2 - APPELLO DELLA POL. ZOLLINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZOLLINO/ L. MARIANO SCORRANO DEL 18.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 20.12.2001). In seguito a reclamo della U.S. “Lorenzo Mariano” Scorrano la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata sul C.U. n.21 del 20 dicembre 2001, accertato che il calciatore Castellano Nicola, tesserato per la Polisportiva Zollino, aveva partecipato alla gara Polisportiva Zollino/ U.S. Lorenzo Mariano Scorrano del 18 novembre 2001 in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica per otto giornate di gare riportata nel campionato amatoriale della scorsa stagione sportiva infliggeva alla Polisportiva Zollino la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-2. Avverso tale decisione proponeva tempestivamente ricorso la Società interessata, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi di gravame. Con il primo motivo si eccepiva la nullità del provvedimento per violazione delle norrne procedurali ed in particolare dell’art.24 comma 2 C.G.S., in forza del quale la U.S. Lorenzo Mariano Scorrano avrebbe dovuto adire il Giudice Sportivo, competente a decidere in prirno grado sulla regolarità della posizione dei calciatori che hanno preso parte a gare. Con il secondo motivo la ricorrente eccepiva la violazione ed erronea applicazione degli artt. 17 comma 6 C.G.S., 33 comma 5 del Regolamento L.N.D., 30 e 48 delle N.O.I.F., sostenendo che, in base alle norme richiamate, la squalifica riportata dal Castellano nel campionato amatoriale non poteva spiegare alcuna efficacia nell’ambito dell’attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., in quanto le attività amatoriale e ricreativa non rientrano nell’attività ufficiale e non devono recare alcun pregiudizio” alla stessa. Nella riunione del 31 gennaio 2002 la C.A.F. pronunciava ordinanza al fine di acquisire presso il Comitato Regionale Puglia ulteriore documentazione considerata utile ai fini della decisione. La C.A.F. ritiene, anche alla luce dei documenti trasmessi dal Comitato Regionale, che il ricorso debba essere respinto.In ordine al primo motivo si osserva che l’eccepito vizio di incompetenza del giudice adito non può inficiare la validità del procedimento di prime cure, dal momento che il reclarno alla Commissione Disciplinare rappresentava per l’U.S. “Lorenzo Mariano” Scorrano l’unico mezzo di irnpugnazione disponibile avverso ia regolarità della gara in questione. Anche nell’ordinamento sportivo si applica, infatti, il principio di conservazione degli atti proposti dinanzi a Giudice incompetente, quando gli stessi abbiano comunque conseguito il loro scopo. Con il secondo motivo si pone invece il quesito della incidenza nell’ambito delle competizioni ufficiali organizate dalla L.N.D. delie sanzioni di squalifica riportate nel campionato amatoriale e che non siano state scontate, anche per una parte residua, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate. La C A.F. rileva in proposito che l’attività amatoriale, pur non costituendo “attività ufflciale” ai fini previsti e disciplinati dal Regolamento L.N.D., è comunque assoggettate alla giurisdizione della F.l.G C. e che la “incomunicabilità” tra attività amatoriale e ricreativa ed attività ufficiale organizata dalla L.N.D., sancita dalle N.O.I.F., non può condurre alla conseguenza’ aberrante e certamente non voluta dal legislatore federale, di rendere inefficaci le sanzioni deliberate dagli organi disciplinari dell’attività amatoriale, non potute scontare nella stagione in cui sono state irrogate, in caso di nuovo tesseramento del calciatore, nella stagione successiva, con Società appartenente alla L.N.D.. Siffatta interpretazione consentirebbe dl eludere, attraverso l’espediente di un nuovo tesseramento pur consentito dal regolamento, I’applicazione deila disciplina relativa all’esecuzione delle sanzioni ed in particolare dell’art. 17 comma 6 C.G.S.. Applicando al caso in esame i suddetti principi, ne deriva che il Castellano doveva scontare nella squadra della Polisportiva Zollino le giornate di squalifica inflittegli nell’ambito dell’attività amatoriale nella stagione sportiva 2000/2001, in parte non potute scontare in tale stagione. Pertanto il Giudice di prime cure ha correttamente inflitto alla Polisportiva Zollino la punizione sportiva di perdita della gara Pol. Zollino/U.S. Lorenzo Mariano Scorrano, alla quale il Castellano aveva partecipato in posizione irregolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Zollino di Zollino (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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