F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 7 7 – APPELLO DELL’A.S. ATLETIK AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETIK/VIRTUS PETINA DELL’8.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 55 del 24.1.2002).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 7 7 - APPELLO DELL’A.S. ATLETIK AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETIK/VIRTUS PETINA DELL’8.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 24.1.2002). Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 55 del 24 gennaio 2002, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, decidendo in merito al reclamo sporto dalla società Virtus Petina avverso la regolarità della gara Atletik Torchiara/Virtus Petina, disputata l’8.12.2001 per il Campionato di 2a Categoria, accertava che vi aveva partecipato il calciatore Di Santis Pietro, nato il 4.1.1970, in posizione irregolare, e conseguenzialmente irrogava a carico dell’A.S. Atletik Torchiara la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Rilevava infatti la Commissione come il Di Santis Pietro non risultasse tesserato, all’atto della disputa della gara, per l’A.S. Atletik Torchiara, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania del 17.1.2002; dagli atti risultava infatti essere tesserato per la società Perdifumo a decorrere dal 5.12.1997 e solo in data 20.12.2001, come da relativa norma (Com. Uff. n. 1 del 2.7.2001 del Comitato Regionale Campania) lo svincolo dalla società di appartenenza aveva avuto effetto per il calciatore in questione: questi pertanto non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione la A.S. Atletik Torchiara sostenendo essere incorsa la Commissione Disciplinare in errore per la omonimia di due suoi calciatori tesserati, entrambi nati il 4.1.1970. L’uno, Di Santis Pietro nato a Torchiara, tesserato sin dal giorno 1.12.2001 (data di spedizione del relativo plico postale); l’altro, De Santis Pietro nato ad Omignano, tesserato per la società Perdifumo dalla quale si svincolava il 19.12.2001 per poi tesserarsi a favore della A.S. Atletik Torchiara in data 1.2.2002. Avendo alla gara dell’8.12.2001 partecipato il Di Santis Pietro nato a Torchiara, questi era pertanto in posizione regolare, risultando tesserato per la A.S. Atletik Torchiara dall’1-12.2001. Chiedeva la revoca della delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo. La Virtus Petina, nelle sue controdeduzioni, stigmatizzava il pretestuoso e censurabile comportamento della A.S. Atletik Torchiara che, sfruttando la omonimia di due suoi calciatori tesserati, cercava di contrastare le evidenze degli atti ufficiali, alle quali emergeva come alla gara in questione avesse partecipato il De Santis Pietro nato ad Omignano, svincolatosi dalla Soc. Perdifumo solo in data 20.12.2001. L’appello è infondato e va pertanto respinto. Gli accertamenti sugli atti ufficiali della gara, anche sulla base della integrazione della documentazione trasmessa alla C.A.F. dal Comitato Regionale Campania, hanno provato che alla gara dell’8.12.2001 ha partecipato il calciatore De Santis Pietro, nato a Omignano il 4.1.1970, identificato nella distinta di gara con il relativo numero di carta di identità AB 3516102; calciatore che pertanto era ancora tesserato per la società Perdifumo e quindi in posizione irregolare. E ciò, nonostante nella distinta della gara in esame la A.S. Atletik Torchiara avesse “erronearnente” indicato il calciatore come Di Santis Pietro (e non De Santis) pur con esatta indicazione del numero del documento di identità. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Atletik di Torchiara (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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