F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 10 10 – APPELLO DELLA S.C. VERDENERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. VERDENERO/IL GABBIANO DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 10 10 - APPELLO DELLA S.C. VERDENERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. VERDENERO/IL GABBIANO DEL 2.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 35 del 24.1.2002) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 23 gennaio 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla società Pol. “Il Gabbiano” in merito alla posizione del calciatore Abbene Antonio della A.S. Scuola Calcio Verdenero nella gara Verdenero / Il Gabbiano del 2.12.2001, condannava la A.S. Verdenero alle sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e dell’ammenda di L. 350.000 nonché il dirigente accompagnatore della società ed il calciatore a certe altre sanzioni. Rilevava la Commissione che il calciatore non aveva titolo a prendere parte alla gara in quanto nella stagione 2000/2001, campionato regionale juniores, aveva subito la squalifica per quattro gare e poiché nel prosieguo del campionato aveva potuto scontarne solo tre avrebbe dovuto scontare la quarta ed ultima nella stagione successiva nella prima squadra della società. Tanto in considerazione del fatto di non essere più juniores e di non poter scontare la sanzione, per la parte residua, nella squadra dove militava al momento dell’infrazione e della conseguente squalifica. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Scuola Calcio Verdenero obiettando che l’Abbene avrebbe potuto partecipare al campionato juniores quale “fuori quota” e dunque che aveva scontato correttamente la quarta giornata di squalifica in occasione della prima gara del nuovo campionato juniores, nella squadra, peraltro, dove militava al momento di subire la squalifica (art. 17, comma 3, C.G.S.). Stante, in definitiva, la regolarità della posizione dell’Abbene in occasione della gara con “Il Gabbiano” del 2.12.2001, sollecitava l’annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare. Alla seduta del 7 marzo 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello proposto, che prende le mosse dalla (presunta) erronea applicazione da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia delle norme sull’esecuzione delle sanzioni e dunque dalla previsione di cui all’art. 33, comma 1 lettera b), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. Stabilisce l’art. 17, comma 3, C.G.S. che il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava al momento di subire la sanzione. Stabilisce pure al successivo comma 6 che se la squalifica non può essere scontata, in tutto o in parte, nella stagione in cui la sanzione è stata irrogata questa deve essere scontata, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Va da sé, tuttavia, che nel caso di squalifica inflitta in relazione a gare di campionato juniores la sanzione in tanto può essere scontata nella stagione successiva in questa stessa categoria in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei relativi limiti di età, non essendo possibile che un calciatore che per il venir meno del requisito dell’età non è più juniores sconti una sanzione in questa categoria. Alla luce delle considerazioni appena svolte non vi è dubbio che il calciatore Abbene, nato il 27.7.1982 e dunque non appartenente alla qualifica degli juniores nella stagione 2001/2002, avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica in gara ufficiale della prima squadra della società di appartenenza. Il non averlo fatto configura a carico della società Verdenero quella violazione a norma del C.G.S. correttamente sanzionata dalla Commissione Disciplinare, la cui decisione, dunque, deve essere confermata. Discende dal mancato accoglimento dell’appello la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.C. Verdenero di Sciacca (Agrigento) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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