F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 11 11 – APPELLO DEL C.G. AURORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ARENA NICOLA FINO AL 30.6.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n.26 del 24.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 07/03/2002 n. 11 11 - APPELLO DEL C.G. AURORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ARENA NICOLA FINO AL 30.6.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n.26 del 24.1.2002) La società Calcio Giovanile Aurora proponeva appello a questa C.A.F. avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Com. Uff. n. 26 del 24 gennaio 2002, di conferma dell’inibizione sino al 30.6.2002 inflitta al Sig. Arena Nicola per “plateali, quanto diseducative manifestazioni rissose, compresi volgari insulti” nel corso della gara Aurora Mazara/Atletic 2000, del 18.11.2001 del Campionato Allievi Regionali, Girone F. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi: 1. il Comunicato Ufficiale riportante la decisione impugnata è stato pubblicato il 24.1.2002 ed il reclamo è stato effettuato l’1.2.2002, oltre cioè il termine di sette giorni tassativamente indicato dall’art.33 comma 2 C.G.S.. 2. l’inibizione inflitta a Arena Nicola è inferiore ai dodici mesi indicati nell’art. 40 comma 7 lett. d/d1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33 comma 2 e 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal C.G. Aurora di Mazara del Vallo (Trapani) e dispone incamararsi la tassa versata.
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