F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 2 2 – APPELLO DELLA U.S. J.P. NOVATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVATESE 1945/CADREZZATESE DEL 9.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 2 2 - APPELLO DELLA U.S. J.P. NOVATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVATESE 1945/CADREZZATESE DEL 9.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 24 del 10.1.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 24 del 10 gennaio 2002, deliberava di infliggere alla Società J.P. Novatese 1945, tra le altre, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all’incontro di cui in epigrafe perché nella stessa gara aveva schierato il calciatore Emiliano Torricelli nonostante questi non vi avesse titolo essendo stato stato espulso nella precedente gara U.S. J.P. Novatese-Rescaldinese dell’8.11.2001 a prescindere da qualsiasi declaratoria del Giudice Sportivo. Avverso tale pronuncia interponeva gravame a questa Commissione la U.S. J.P. Novatese 1945, deducendo: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 12,13,14, 31 e 41 C.G.S.; 2) l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: il grave errore arbitrale alla base della pretesa espulsione; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 34 C.G.S.. Chiedeva per l’effetto la riforma dell’impugnata decisione. All’odierna riunione compariva la parte appellante che si riportava agli atti depositati. Il gravame va dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 34 comma 7 e 33, comma 2, C.G.S.. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax, ai sensi dell’art. 34 C.G.S., mentre risulta che tale adempimento è stato effettuato a mezzo di raccomandata. Manca poi la prova che il preannuncio di appello dell’11.1.2002 con richiesta di copia degli atti sia stato contestualmente trasmesso alla controparte e ciò in violazione dell’art. 33, comma 2, C.G.S.. Le presenti argomentazioni sono assorbenti di ogni altra considerazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla U.S. J.P. Novatese 1945 di Novate Milanese (Milano), ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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