F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 3 3 – APPELLO DELLA S.S. COLLEMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONASTERACE/COLLEMARE DEL 23.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 67 del 29.1.2002) Con delibera

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 3 3 - APPELLO DELLA S.S. COLLEMARE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONASTERACE/COLLEMARE DEL 23.12.2001 (Delibera della Commissione Disciplinarepresso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 67 del 29.1.2002) Con delibera di cui al Com. Uff. n. 67 pubblicato il 29 gennaio 2002 la Commisione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava l’opposizione proposta dalla S.S. Collemare avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo riguardante la regolarità della gara Monasterace / Collemare del 23.12.2001 e ne aveva disposto la ripetizione (Com. Uff. n. 60 del 3 gennaio 2002). Con dichiarazione telegrafica dell’1.2.2002, proponendo appello contro la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, la S.S. Collemare chiedeva copia degli atti ufficiali, omettendo peraltro di darne comunicazione alla controparte, giusta quanto prescritto dall’art. 33 n. 2 C.G.S.. Tale omissione costuisce causa di inammissibilità dell’impugnazione, cui consegue l’incameramento della tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla S.S. Collemare di San Giovanni di Zambrone (Vibo Valentia), ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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