F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 7 7 – APPELLO DEL CALCIATORE FORINO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 48 del 31.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 7 7 - APPELLO DEL CALCIATORE FORINO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 48 del 31.1.2002) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 48 del 31 gennaio 2002, respingeva il reclamo proposto da Matteo Fiorino, tesserato della S.S. Luditur 1979, avverso la sua squalifica fino al 31.1.2004 per aver sputato, in due occasioni, nei confronti del direttore della gara Luditur/La Storta del 23.12.2001 del Campionato di 2a Categoria, Girone B. La Commissione suddetta osservava che la sanzione irrogata al calciatore “è appena congrua, rispetto al gravissimo, disdicevole e altamente biasimevole comportamento manifestato...” “avere insolentito e minacciato pesantemente l’arbitro e avergli sputato contro due volte, a distanza di tempo, colpendolo alle gambe e alla divisa” ...”Lo sputo che attinge alla persona il Direttore di gara è assimilabile al gesto di violenza, per il contenuto spregiativo della dignità e dell’integrità fisica e morale della persona e, quindi, come tale va punito”. Il Forino proponeva appello alla C.A.F. avverso tale pronuncia, richiedendo la riduzione della sanzione al 31.1.2003 e preliminarmente “una nuova audizione dell’arbitro della gara di cui al presente reclamo” (I’arbitro è stato già sentito dalla Commissione Disciplinare). All’odierna riunione non compariva nessuna parte interessata, nonostante la ritualità delle comunicazioni. L’appello va dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S.. Lo stesso ha, infatti, ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al merito della vicenda, relativamente al comportamento tenuto dal Forino (definito “censurabile” dallo stesso appellante). In realtà si sostiene, infatti, che il calciatore”ha attinto involontariamente, con la propria saliva il corpo del direttore di gara”, e ciò in evidente contrasto con quanto dichiarato dal predetto arbitro Daniele Del Gaudio, in data 23.1.2002. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal calciatore Forino Matteo, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it