F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 9 9 – APPELLO DELLA S.S. LIMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROBUR/LIMINA DEL 5.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 36 del 30.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 9 9 - APPELLO DELLA S.S. LIMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROBUR/LIMINA DEL 5.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 36 del 30.1.2002) Con la decisione avversata, la competente Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della S.S. Robur di Letojanni in merito all’irregolare partecipazione del calciatore Panico Domenico, tesserato per la S.S. Limina, alla gara Robur/Limina del 5 gennaio 2002, valida per il Campionato di 1a Categoria, Girone “C”, deliberava di infliggere a carico della Limina, attuale appellante, la punizione sportiva della perdita della gara indicata per 0 - 2. Il reclamo originario, proposto dalla Robur e risultato vincente, era incentrato sulla circostanza che l’epigrafato calciatore non poteva prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto squalificato nella sua qualità di dirigente accompagnatore della squadra allievi della società Furci 88, come da Comunicato Ufficiale n. 13 del 27 dicembre 2001 del Comitato Provinciale di Messina (recante l’inibizione sino al 15 gennaio 2002 del Sig. Panico Domenico a ricoprire cariche sociali e federali “ed a svolgere qualsiasi attività sportiva in seno alla F.I.G.C.”, per contegno irriguardoso nei confronti di arbitro). La Commissione Disciplinare, a fronte delle controdeduzioni della Limina, che sosteneva che il calciatore Panico nulla aveva a che vedere con i fatti esposti nel reclamo della Robur e che paventava dunque un caso di omonimia, disposti gli opportuni accertamenti, ed invitata in particolare la S.S. Limina a produrre fotocopia autenticata della patente auto del predetto calciatore (richiesta rimasta peraltro inevasa in quanto, a dire del Presidente della Limina, “il calciatore in oggetto è stato allontanato e mandato via per sempre”), nonché sentito il Comitato Provinciale di Messina e desunto in definitiva che il calciatore tesserato per la Limina ed il dirigente accompagnatore risultante nelle liste della Furci 88 erano la stessa persona, infliggeva a carico dell’attuale reclamante la punizione sportiva della perdita della gara a tavolino. La Limina, con il reclamo in trattazione, volto ad ottenere il ripristino del favorevole risultato conseguito sul campo (1-0), ha contestato in particolare la legittimità dell’interpello del Comitato Provinciale di Messina da parte dell’organo giudicante insediato presso il Comitato Regionale Sicilia. La delibera impugnata esce immune dall’unico profilo di doglianza validamente dedotto dalla Limina. Quest’ultima società, in disparte le note controdeduttive in data 11 gennaio 2002, genericamente richiamate in questo grado di giudizio, non è stata in grado di scalfire, con ulteriori elementi probatori a supporto, le conclusioni raggiunte dalla Commissione Disciplinare alla stregua degli accertamenti disposti; così, lamentando che il suddetto Organo di giustizia sportiva territoriale si sia rivolto ad un Comitato Provinciale (Messina) al cui ambito di giurisdizione la stessa era estranea, si è limitata a dedurre in questa sede, in forma peraltro estremamente sintetica, un ulteriore profilo argomentativo, che però non coglie nel segno. Non si comprende perché, infatti, la Commissione Disciplinare, al fine di verificare la posizione del Panico, non si potesse rivolgere allo stesso Comitato provinciale preposto al settore nel cui ambito era stata inflitta la squalifica del soggetto rispondente allo stesso nominativo, seppur in questo caso svolgente altra tipologia di funzioni rilevanti per l’ordinamento federale. A nulla pertanto rilevava la circostanza che la Limina non fosse soggetta alla giurisdizione del predetto Comitato provinciale, trattandosi di accertamenti riguardanti, ben più a monte, i presupposti che avevano portato ad integrare una fattispecie di irregolare partecipazione ad una gara del tesserato in argomento. Alla stregua delle riportate considerazioni il reclamo, in definitiva, non può sfuggire alla reiezione. Ne consegue, altresì, l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Limina di Limina (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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