F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 10 10 – APPELLO DELL’A.S.C. CESAPROBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA – OFENA/CESAPROBA DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 45 del 31.1.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 10 10 - APPELLO DELL’A.S.C. CESAPROBA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA - OFENA/CESAPROBA DEL 4.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 45 del 31.1.2002) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale de L’Aquila, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 21 novembre 2001, in relazione alla gara Ofena/Cesaproba del 4.11.2001, infliggeva alla A.S. Ofena la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 per aver violato l’art. 66 delle N.O.I.F., avendo, nella distinta presentata all’arbitro dai dirigenti prima dell’inizio della gara, indicato numero otto calciatori di riserva anziché sette. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 31 gennaio 2002, accoglieva il reclamo della A.S. Ofena che sosteneva che alla gara erano effettivamente presenti solo sette calciatori di riserva in quanto il portiere di riserva mai si era presentato. Ricorre a questa Commissione la A.S. Calcio Cesaproba sostenendo la mancata applicazione del disposto di cui all’art. 12.5 C.G.S., in quanto l’A.S. Ofena aveva violato l’art. 61.3 N.O.I.F., non avendo provveduto ad apportare le variazioni riportate all’elenco di gara, dopo la consegna all’arbitro, anche sulla copia della A.S.C. Cesaproba. L’appello è infondato e va respinto. L’art.12.5 C.G.S. stabilisce la perdita della gara per la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F.. Dall’esame degli atti, però, non sono emerse violazioni delle norme N.O.I.F. da parte dell’A.S. Ofena. L’arbitro della gara, infatti, in un supplemento di rapporto, affermava che l’A.S Ofena Calcio ritardava la consegna delle distinte al fine di far arrivare alcuni calciatori presenti in distinta e che, fra questi, solo il portiere di riserva (il n. 12 dell’A.S. Ofena) non si era presentato; dichiarava poi di non aver mai proceduto ad ulteriori identificazioni di calciatori. Pertanto alla gara erano presenti, nell’A.S. Ofena, solo 7 calciatori di riserva anche se, per mero errore di trascrizione, nella distinta erano erroneamente riportati n. 8 nominativi e l’ottavo nominativo non era stato cancellato. Ma tale errore di trascrizione e/o di mancata cancellazione non costituisce violazione delle norme di cui all’art. 61 N.O.I.F., non essendosi sostanziato in una alterazione all’elenco di gara dopo la consegna all’arbitro. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla A.S.C. Cesaproba di Cesaproba di Montereale (L’Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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