F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 12 12 – APPELLO DELLA GIOV. POL. S. PIER NICETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIER NICETO/PELLEGRINO DEL 20.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 7.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 12 12 - APPELLO DELLA GIOV. POL. S. PIER NICETO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PIER NICETO/PELLEGRINO DEL 20.1.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 7.2.2002) Il G.P. San Pier Niceto adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato RegionaIe Sicilia in relazione alla gara San Pier Niceto/Pellegrino, disputata per il Campionato di 1° Categoria, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia il 20.1.2002 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 0-1. Rilevava la reclamante che alla predetta gara aveva preso parte per l’A.S. Pellegrino Calcio in posizione irregolare il calciatore Pino Antonino che era anche dirigente della stessa società. Il reclamo veniva respinto dalla Commissione Disciplinare con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 7.2.2002, sul rilievo che, in base all’art. 21, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., non è vietato ai dirigenti di una società di tesserarsi come calciatori per la stessa società di cui sono dirigenti. Propone appello il G.P. San Pier Niceto deducendo la erroneità della decisione della Commissione Disciplinare. Secondo la reclamante l’art. 21, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva disporrebbe che la qualità di dirigente comporterebbe la incompatibilità per il soggetto a ricoprire diversi ruoli, tra cui, in via generale quello di “calciatore” o di “tecnico”. arebbero invece incompatibilità specifiche quelle relative alla figura del “dirigente di altra società associata nella stessa Lega o che svolge attività nel Settore giovanile e scolastico” ovvero quella di “collaboratore di altra società associata nella stessa Lega o che svolge attività nel Settore giovanile e scolastico”. La tesi sostenuta dalla reclamante è evidentemente infondata. L’art. 21, comma 4, in esame chiaramente, come esattamente ha rilevato la Commissione Disciplinare pone il divieto di rivestire nello stesso tempo il ruolo di calciatore e di dirigente “in altra società associata nella stessa Lega o che svolge attività nel Settore Giovanile e Scolastico”... La decisione appellata, pertanto, va confermata. La tassa di reclamo va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Giov. Pol. S. Pier Niceto di Scala Torregrotta (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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