F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 14 14 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.P.S.C. BAGHERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI AUDACE MONREALE/ BAGHERIA DEL 6.1.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 14.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 14/03/2002 n. 14 14 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.P.S.C. BAGHERIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI AUDACE MONREALE/ BAGHERIA DEL 6.1.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 14.2.2002) Il competente Giudice Sportivo di 2° Grado, accogliendo il reclamo inoltrato dalla società Audace Monreale circa la irregolare posizione di alcuni calciatori della società Bagheria schierati nella gara del 6 gennaio 2002, valida per il campionato Giovanissimi regionali e terminata con il punteggio di 2 - 0 in favore del Bagheria, infliggeva a carico della società da ultimo menzionata la punizione sportiva della perdita della gara in argomento, la penalizzazione di un punto ed inibizioni e squalifiche varie. In particolare, a fronte del reclamo del Monreale, che lamentava che alcuni calciatori del Bagheria non erano in regola con il tesseramento ed erano stati riconosciuti irregolarmente in quanto in possesso delle tessere federali della scorsa stagione sportiva, il predetto Organo disciplinare, esaminati gli atti del procedimento, procedeva all’inflizione delle sopraccennate sanzioni, avendo accertato presso il competente Comitato Provinciale di Palermo che il calciatore D’Aniello Raffaele Marco (nato il 9 settembre 1988) non risultava in effetti tesserato per la società Bagheria, nonostante che il responsabile del settore giovanile della società avesse formalmente dichiarato in sede di presentazione dei documenti di riconoscimento relativi alla precedente stagione sportiva (2000/2001), per la gara in argomento, che il disguido era da ricondursi esclusivamente al furto od allo smarrimento di quelli in corso di validità. La società reclamante ha chiesto la revocazione della riportata pronunzia del Giudice di 2° Grado, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. b) e d), del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, essendo emersi fatti nuovi, ed in particolare la decisiva circostanza che lo stesso Comitato Provinciale di Palermo, il quale in data 7 febbraio 2002 aveva formalmente dichiarato al Giudice Sportivo di 2° Grado che il calciatore D’Aniello (peraltro unico sui sei controllati in seguito al reclamo del Monreale) non risultava tesserato, “in seguito ad un più attento esame dell’ufficio tesseramento” ha reso noto in data 27 febbraio 2002, con atto inviato via fax al Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, il regolare tesseramento, in data 11 ottobre 2001, del giovane calciatore in questione per la società Bagheria, con T.F. n. 482406. Presa visione dei suddetti atti versati in causa, questa Commissione d’Appello non può che assentire la richiesta di pronunzia revocatoria, trattandosi, in effetti, di decisivo elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronunzia, atteso tra l’altro che il calciatore di cui si discute era l’unico a risultare, in esito al primo controllo, in posizione irregolare dal punto di vista del tesseramento. Il ricorso per revocazione è dunque ammissibile e fondato, a mente delle disposizioni del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F accoglie il ricorso suesposto annullando l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0 - 2 conseguito in campo. Ordina restituirsi la tassa versata.
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