F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 8 8 – APPELLO DELLA A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 IN RELAZIONE ALLA GARA PALMESE/FOGGIA DEL 3.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 142/C del 27.02.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 8 8 - APPELLO DELLA A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 IN RELAZIONE ALLA GARA PALMESE/FOGGIA DEL 3.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 142/C del 27.02.2002) Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 119/C del 6 febbraio 2002, irrogava alla A.S. Palmese le sanzioni della squalifica del campo di giuoco e dell’ammenda di e 15.000,00 perché suoi sostenitori, durante la gara Palmese/Foggia, avevano lanciato alcuni petardi di notevole potenza, uno dei quali era esploso, senza danni, vicino all’arbitro ed inoltre perché, una delle persone che senza averne titolo avevano invaso la zona spogliatoi, aveva colpito con un calcio al polpaccio il Direttore di gara, procurandogli un forte dolore. L’A.S. Palmese Calcio proponeva reclamo avverso tale decisione evidenziando l’estrema severità della decisione chiedendo la revoca della squalifica del campo ed una congrua riduzione della sanzione pecuniaria. La Commissione Disciplinare respingeva il reclamo. Avverso tale decisione interponeva appello l’A.S. Palmese riproponendo la riduzione della sanzione economica irrogata, avendo già scontato la squalifica del campo e ponendo a fondamento dell’atto sostanzialmente gli stessi motivi dedotti davanti a detto consesso. All’odierna riunione compariva la parte appellante la quale si riportava alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati. Va dichiarata l'inammissibilità del gravame. Ritiene la Commissione che l’impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell’art. 33 n. 1 C.G.S, in cui è ammesso il gravame con ricorso alla C.A.F.. La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Palmese di Palma Campania (Napoli), ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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