F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 10 10 – APPELLO DELL’A.C. GUIDONIA VILLANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 14 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 55 del 28.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 04/04/2002 n. 10 10 - APPELLO DELL’A.C. GUIDONIA VILLANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 14 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 55 del 28.2.2002) Con atto dell’11.1.2002 il Presidente del Comitato Regionale Lazio deferiva alla competente Commissione Disciplinare la Società A. C. Guidonia Villanova, i dirigenti accompagnatori Lunardi Gino, Guerriero Francesco, Fracassi Diego, ed il calciatore Moscardelli Davide, ex art. 17.6 C.G.S., per essere quest’ultimo stato impiegato nelle gare: CENTRO ITALIA STELLA D’ORO - GUIDONIA VILLANOVA del 2.9.2001; GUIDONIA VILLANOVA - PERCILE del 9.9.2001; GUIDONIA VILLANOVA - LADISPOLI del 16.9.2001; CISCO COLLATINO - GUIDONIA VILLANOVA del 23.9.2001; GUIDONIA VILLANOVA - FIUMICINO CALCIO del 30.9.2001 MACCARESE - GUIDONIA VILLANOVA del 7.10.2001, GUIDONIA VILLANOVA - CASALOTTI TANAS del 14.10.2001; CAPRANICASUTRI - GUIDONIA VILLANOVA del 21.10.2001; GUIDONIA VILLANOVA -ACILIA CALCIO del 28.10.2001; TARQUINIA ALTO LAZIO - GUIDONIA VILLANOVA del 4.11.2001; GUIDONIA VILLANOVA VILLALBA O.M. dell’ 11.11.2001; CASTELMADAMA - GUIDONIA VILLANOVA del 18.11.2001; GUIDONIA VILLANOVA - SORIANESE del 25.11.2001; FREGENE - GUIDONIA VILLANOVA del 2.12.2001; in posizione irregolare in quanto in posizione di squalifica. L’adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff.n. 55 del 28 febbraio 2002, squalificava il calciatore Moscardelli Davide per una ulteriore gara; squalificava i dirigenti accompagnatori Lunardi Gino, Guerriero Francesco, Fracassi Diego fino ai 28.2.2002; comminava alla A.C. Guidonia Villanova la penalizzazione di quattordici punti in classifica e l’ammenda di euro 1550,00. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la A.C. Guidonia Villanova, che non contestava il fatto storico, ma sosteneva: 1) la posizione irregolare del calciatore, in corso di squalifica per un residuo di due gare dalla stagione precedente, deve limitarsi esclusivamente alle due gare ufficiali iniziali e non si estende a quelle successive, in adesione al principio che regola le squalifiche a tempo; 2) I’impiego da parte della società A.C. Guidonia Villanova, del Moscardelli nelle gare indicate nello atto di deferimento è avvenuto nell’assoluta inconsapevolezza, da parte di entrambi, della pendenza di carattere disciplinare dovuta all'accoglimento di un reclamo che andava ad aggravare la posizione dell’inconsapevole tesserato, peraltro giovanissimo e che, fino al perfezionamento del nuovo tesseramento, aveva trovato regolare impiego nelle gare amichevoli disputate dalla “vecchia” società gli appartenenza, e cioè la Maccarese. 3) Sproporzione fra la condotta (sostanziatasi in una mera omissione del controllo della posizione di un calciatore proveniente da altra compagine) e la sanzione; tenuto poi conto dello squilibrio, in sede di determinazione delle sanzioni, concretizzatesi in una “lievissima” sola giornata di squalifica per il Moscardelli, mentre per la società, a titolo di responsabilità oggettiva, la penalizzazione di ben 14 punti. 4) Non vi è stato dolo da parte della appellante che non avrebbe avuto alcun interesse a rischiare gravi sanzioni per utilizzare a tutti i costi un singolo calciatore - in posizione irregolare - per ben quindici gare. 5) Sproporzione della sanzione rispetto a comportamenti lesivi dei principi dell’ordinamento sportivo di altre ipotesi di grave e conclamato illecito (illecito sportivo, doping). Chiedeva l’annullamento della penalizzazione e la comminazione con altra sanzione; ed in via sudordinata una congrua riduzione della sanzione dei punti di penalizzazione. Il gravame va parzialmente accolto relativamente alla sola riduzione della sanzione infIitta. Va innanzitutto sottolineato come la procedura adottata in concreto sia esente da critiche. Ed invero la competente Commissione, essendo decorso il termine di quindici giorni dallo svolgimento delle gare previsto dallo art. 42.3 C.G.S., e che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo, alla modifica dei risultati conseguiti sul campo ex art.12.1 C.G.S., bene ha inteso il deferimento fatto dal Presidente del Comitato Regionale, quale denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 42.7 e dell’art. 13 lettere b/f C.G.S.; e ciò allo scopo di salvaguardare anche la regolarità del campionato, altrimenti compromessa dalla utilizzazione di un calciatore non avente titolo. Né può essere invocata, nella specie, la mancanza di colpa nel comportamento tenuto dalla società reclamante, legittimo essendo il rimprovero mosso ai suoi responsabili di non aver svolto i dovuti accertamenti sulla posizione dei suoi atleti, e dal Moscardelli in particolare, in vigenza dell’assolutezza del principio di presunzione legale di conoscenza, gravante su tutti i tesserati e le società. La squalifica (e la sua entità) del calciatore Moscardelli era stata pubblicata sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Lazio, a maggior ragione ben conosciuti dalla A. C. Guidonia Villanova che partecipava al Campionato di Eccellenza anche nella passata stagione. La responsabilità per la posizione irregolare del calciatore, poi, non ricade solo sulla società ma anche sul calciatore stesso. Vi è, quindi, responsabilità concorrente e la società non potrà sostenere la sua sostanziale ignoranza del provvedimento per giustificarsi, in quanto il calciatore è comunque responsabile della posizione e la sua responsabilità ricade anche sulla società. Nella specie il Moscardelli non poteva certo ignorare la squalifica, modificata a seguito di un reclamo che non poteva certo disconoscere, essendosi sicuramente accorto che la sanzione a tempo, che prima lo aveva fermato totalmente, era stata modificata successivamente in quella a giornate, consentendogli in tal modo di giocare in altra squadra della stessa società. UIteriore principio consolidato di questa Commissione d’Appello Federale, quello che il calciatore, squalificato per una o più gare, che violi il precetto di astensione, non sconta la squalifica ed inficia, con la sua partecipazione, tutte le gare che disputa prima di aver effettivamente osservato i turni di squalifica comminati. E se poi egli, anche nel corso della stagione, ha cambiato società (il Moscardelli dalla Maccarese è passato alla A.C. Guidonia Villanova) le residue giornate di squalifica, se non potute scontare nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, sono scontate nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza. Risulta quindi integrata la fattispecie di responsabilità della società per l’indebito utilizzo del calciatore Moscardelli nelle 14 gare di cui al deferimento previsto dalle norme federali; residua pertanto affrontare il problema della determinazione concreta delle sanzioni. Vista l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto della categoria della società (I’Eccellenza), del numero delle gare coinvolte, delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato, nonché per la stessa opportunità di agire a titolo preventivo e di monito, la Commissione condivide la scelta adottata dai Giudici di prima istanza, e quindi il riferimento della penalizzazione di punti in classifica (comunque non la più grave) fra le diverse tipologie di sanzioni previste dall’art.13 C.G.S.. La richiamata disposizione, indubbiamente meno afflittiva di quella di cui all’art.12 C.G.S. (in casi analoghi astrattamente applicabile), consente, in presenza di circostanze specifiche e di particolare rilevanza, di modulare la pena in base a principi che permettano una valutazione oggettiva e che comunque tengano conto anche del principio di equità. Tanto premesso, ad avviso della Commissione, sussistono i presupposti per la riduzione della sanzione applicata. Innanzitutto, la violazione da parte della A.C. Guidonia Villanova non è stata rilevata da ben quattordici società prima di essere eccepita dalla U.S. Sabinia. E fatto ancor più anomalo non è stata rilevata neanche dalla Maccarese, che non poteva non essere consapevole della posizione del Moscardelli nella precedente stagione in cui lo aveva come tesserato: con ciò perpetuando, per altre otto gare, la utilizzazione del medesimo fino alla gara con il Sabinia, società che aveva inoltrato il primo reclamo; e così indirettamente ingenerando nella società A.C. Guidonia Villanova (e nelle altre società incontrate dopo la Maccarese) ulteriore “superficialità” nel controllo della posizione dei propri tesserati e del Moscardelli in particolare. Orbene, ritiene il Collegio che le elencate anomalie non possano non influire, in senso riduttivo, nella determinazione concreta della sanzione effettuata sulla base di 1 punto di penalizzazione per ogni partita disputata; fermo restando, come già detto, il corretto principio della sua comminazione in base alla penalizazione dei punti in classifica (vedi ad esempio decisione in Com. Uff. n.32/C - Riunione 17.5.2001). Né può sottacersi, a fronte di questi elementi di carattere oggettivo, la valorizzazione, nel particolare caso specifico, del principio di equità, tenuto conto che a questi comportamenti antiregolamentari, comunque meno Iesivi dei principi dell’ordinamento sportivo di altre ipotesi di grave e conclamato illecito (ad esempio, illecito sportivo, doping), è conseguita una sanzione di gravità addirittura maggiore, e di molto, di quella prevista per le citate gravi infrazioni. Pertanto, il principio della penalizzazione di punti per ogni gara disputata da un calciatore in posizione irregolare ed in cui è stato conseguito un risultato utile deve, in casi particolari come quello del Moscardelli, trovare una adeguata mitigazione rispetto ai 14 punti di penalizzazione inflitti; dovendosi anche tener conto che, dopo l’incontro con la Maccarese (che ben doveva conoscere la posizione del suo ex calciatore), sono state disputate altre otto gare prima che si evidenziasse la reale posizione del Moscardelli. E per tali ulteriori otto gare la penalizzazione di un punto ogni gara risulta eccessiva. Alla stregua del complesso delle sopra esposte considerazioni, la Commissione, in accoglimento parziale del reclamo della società, e quindi riducendo la sanzione inflitta in primo grado, ritiene di poter applicare, nei confronti della società A.C. Guidonia Villanova, la penalizzazione dei dieci punti in classifica, risultando equa la riduzione di quattro punti di penalizzazione inflitti. Risulta altresì equo confermare la sanzione dell’ammenda di Euro 1550,00. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.C. Guidonia Villanova di Guidonia (Roma) riduce la penalizzazione a n. 10 punti nella classifica del campionato in corso. Dispone restituirsi la tassa versata.
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