F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.3 3 – APPELLO DELL’U.S. SAN GIORGIO TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004, INFLITTA AL CALCIATORE PETRONE STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 32 del 28.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.3 3 - APPELLO DELL’U.S. SAN GIORGIO TORINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004, INFLITTA AL CALCIATORE PETRONE STEFANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 32 del 28.2.2002) Con atto 7 marzo 2002 la U.S. San Giorgio Torino proponeva appello davanti questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 32 del 28 febbraio 2002, che confermava la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Petrone Stefano. Deduceva I ‘appellante la carenza ed illogicità della motivazione posta a base della decisione impugnata e la particolare rilevanza che veniva attribuita in quanto ad efficacia probatoria al referto arbitrale. L’appello è infondato. Invero il giudice a quo ha, dopo aver compiutamente valutato tutti gli elementi giunti alla sua conoscenza, emesso una decisione che appare immune da vizi logici e giuridici. I primi giudici hanno fornito convincente ed esauriente spiegazione in ordine a tutti gli elementi rappresentati dal direttore di gara nel suo referto ed hanno anche esposto in modo altrettanto convincente e persuasivo ( sia sul piano della logica che su quello del rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva ) le ragioni per cui non potevano meritare attenzione le argomentazioni svolte dai ricorrenti. Particolarmente appropriata e corretta si ritiene poi l’affermazione operata dalla Commissione Disciplinare secondo cui nel giudizio sportivo il referto arbitrale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova del comportamento dei tesserati e pertanto non possono essere smentiti da semplici allegazioni contrarie (cfr. art. 31 C.G.S.). Non ritiene pertanto la C.A.F. di poter in alcun modo censurare una decisione che trova (come nel caso di specie) puntuale e rigoroso fondamento nel referto arbitrale che non ha peraltro avuto dalle restanti risultanze della procedura disciplinare alcuna seria smentita. Osserva da ultimo la Commissione che la sanzione irrogata appare del tutto congrua ed adeguata al caso concreto che presenta profili di gravità che sono stati giustamente rilevati dai giudici appellati. Sulla base di tali considerazioni l’appello quindi non può essere accolto e va conseguentemente rigettato con incameramento della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. San Giorgio Torino di Torino ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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