F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.6 6 – APPELLO DELL’A.C. BITETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SORANNO PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 31 del 7.3.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.6 6 - APPELLO DELL’A.C. BITETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SORANNO PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 31 del 7.3.2002) L’Associazione Calcio Bitetto ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 31 del 7 marzo 2002, relativa alla gara A.C. Bitetto/C. Gioia del 10.2.2002 con la quale veniva confermata la sanzione della squalifica fino al 30.10.2004 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Soranno Paolo. Il ricorso deve peraltro essere dichiarato inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dall’art. 33 n. 1 C.G.S., in quanto attinente esclusivamente al merito della decisione stessa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.C. Bitetto di Bitetto (Bari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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