F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.8 8 – APPELLO DELL’A.S. APULIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 360,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE E DELLE SQUALIFICHE FINO AL 31.12.2004 AL CALCIATORE TROVATELLO MARTINO E FINO AL 30.3.2003 AL CALCIATORE MARTINELLI GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 27.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 11/04/2002 n.8 8 - APPELLO DELL’A.S. APULIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 360,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE E DELLE SQUALIFICHE FINO AL 31.12.2004 AL CALCIATORE TROVATELLO MARTINO E FINO AL 30.3.2003 AL CALCIATORE MARTINELLI GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 27.2.2002) La A.S. Apulia ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che infliggeva alla predetta Società la sanzione dell’ammenda di euro 360,00 con diffida, nonché la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Trovatello Martino e la sanzione della squalifica fino al 30.3.2003 al calciatore Martinelli Giuseppe (Com.Uff. n. 35 del 27 febbraio 2002). Tale decisione, pubblicata in data 28.2.2002, risulta impugnata solo in data 18.3.2002 e quindi allorché era scaduto il termine di cui all’art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile con il conseguente incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Apulia di Bari e dispone incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it