F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 1 1 – APPELLO DEL F.C. REAL FORTORE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 AL CALCIATORE CAPPELLETTI PASQUALE, DELLE INIBIZIONI PER MESI 4 AI SIGG.RI D’ANDREA RAFFAELE E CATULLO PASQUALE E PER MESI 2 AL SIG. PACIFICO ANTONIO E DELL’AMMENDA DI EURO 516,46 AD ESSA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 56 del 21.2.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 18/04/2002 n. 1 1 - APPELLO DEL F.C. REAL FORTORE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 AL CALCIATORE CAPPELLETTI PASQUALE, DELLE INIBIZIONI PER MESI 4 AI SIGG.RI D’ANDREA RAFFAELE E CATULLO PASQUALE E PER MESI 2 AL SIG. PACIFICO ANTONIO E DELL’AMMENDA DI EURO 516,46 AD ESSA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 56 del 21.2.2002) Il Procuratore Federale, con atto del 9 ottobre 2001, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise i Signori Pacifico Antonio, presidente della società F.C. Real Fortore, D’Andrea Raffaele, vice presidente, Catullo Pasquale, allenatore e Cappelletti Pasquale calciatore, per violazione dell’articolo 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e la Società F.C. Real Fortore per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Il deferimento fondava sui seguenti elementi in fatto. Con nota dell’8 giugno 2001, il presidente del F.C. Real Fortore trasmetteva all’Ufficio Indagini una denuncia a firma del calciatore della stessa società, Cappelletti Pasquale, nella quale si riferiva che questi, prima della gara del Campionato di Eccellenza Molisano tra la propria squadra e l’Atletico Trivento era stato avvicinato dal compagno di squadra Antonio Gianfagna che gli aveva offerto la somma di Lire 700.000 “per perdere la partita con il Trivento”. Ad esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, peraltro, il Procuratore Federale rilevava che non vi erano elementi di riscontro dell’illecito denunciato dal presidente del Real Fortore e che si trattava di una falsa denuncia orchestrata dai dirigenti di detta società con il Cappelletti come ritorsione al comportamento del Gianfagna che, nonostante avesse promesso di soprassedere dall’incasso di due assegni relativi ad emolumenti dovutigli dalla società, aveva iniziato un’azione legale per ottenere il pagamento degli stessi. Il Gianfagna, a sua volta, aveva confermato di essere stato contattato dal Cappelletti ma aveva riferito che il colloquio aveva avuto tutt’altro contenuto. Il Cappelletti avrebbe invitato il Gianfagna a giocare “una gara importante” contro l’Atletico Trivento, magari cagionando l’infortunio di qualche giocatore avversario, in particolare del calciatore Carraturo, capocannoniere del campionato, in quanto avrebbe potuto ottenere benefici economici dalla società S. Giorgio Collatia probabile avversaria dell’Atletico Triveneto nello spareggio per la promozione.. La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 21 febbraio 2001, infliggeva al calciatore Cappelletti Pasquale, ritenuto responsabile sia per del comportamento tenuto nella gara con l’Atletico Trivento, in relazione all’infortunio provocato al calciatore della squadra avversaria Carraturo, sia della falsa denuncia, la squalifica per la durata di dieci mesi, ai Sigg. D’Andrea e Catullo Pasquale, per avere macchinato la falsa denuncia, l’inibizione a svolgere attività sportiva per mesi quattro, al presidente della società due mesi di inibizione, essendosi ritenuto che questi, pur consapevole della falsa denunzia, si era limitato a firmare la lettera di trasmissione all’Ufficio Indagini. Al F.C. Real Fortore la Commissione Disciplinare irrogava l’ammenda di 1.000.000. Avverso tale decisione propone appello il F.C. Real Fortore (con atto sottoscritto anche dai Sigg. Pacifico, D’andrea e Catullo). Le deduzioni proposte dalla società appellante non sono tali da indurre la C.A.F. a riformare la decisione della Commissione Disciplinare. Il fatto che la gara tra il Real Fortore e l’Atletico Trivento sia stata disputata con notevole impegno dai calciatori del Real Fortore, come attestato dal direttore di gara, e che il calciatore Cappelletti sia stato espulso all’inizio del secondo per un fallo proprio sul Carraturo rendono credibile la versione data dal Gianfagna secondo cui sarebbe stato invitato dal Cappelletti a “giocare una gara importante” contro l’Atletico Trivento, cercando anche di causare un infortunio al calciatore di maggior peso di detta società, che non quella di perdere la gara (versione meno credibile, considerato anche il divario tecnico esistente tra le due squadre in gara, risultando l’Atletico Trivento in lotta per la promozione e il Real Fortore in lotta per evitare la retrocessione). E’ inoltre da dire che il calciatore Gianfagna, secondo quanto riferito dall’arbitro della gara, pur avendo disputato un buon primo tempo veniva sostituito e non disputava il secondo tempo. E’ da escludere, pertanto, che possa essere accreditata la versione data dall’appellante in primo grado ipotizzante una combine per la gara in parola. Depone per la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare anche la circostanza che effettivamente il calciatore Gianfagna, disattendendo l’invito della società, aveva promosso un’azione legale (ricorso per decreto ingiuntivo), per ottenere il pagamento di quanto dovutogli. Parimenti condivisibile è il rilievo del giudice di prima istanza secondo cui non è credibile il fatto, opposto dagli incolpati, che i dirigenti e l’allenatore si sarebbero recati sul luogo di lavoro del Cappelletti per corrispondergli degli emolumenti arretrati (e non per fargli firmare la falsa denuncia). Seguendo la tesi difensiva degli incolpati, i dirigenti e l’allenatore, quest’ultimo del tutto estraneo ai rapporti economici tra calciatore e società, sarebbero andati (addirittura, quindi, in commissione) a portare gli arretrati al calciatore, mentre è evidente che la presenza di dirigenti della società e, in particolare, dell’allenatore, valeva a rendere più “persuasiva” la proposta. L’appellante non ha fornito elementi di fatto o deduzioni logiche idonei a smentire la ricostruzione della vicenda operata dalla Commissione Disciplinare o le conclusioni alle quali questa è pervenuta, limitandosi ad attribuire un diverso significato alle sue stesse prospettazioni rese in primo grado e aggiungendone altre dirette sostanzialmente a screditare l’attendibilità di entrambi i calciatori (e non solo, quindi, quella del Gianfagna). Ritiene, pertanto, conclusivamente la C.A.F. che l’appello proposto dal F.C. Real Fortore debba essere respinto e la decisione appellata integralmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Real Fortore di Tufara (Campobasso) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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