F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 9,10 9/10 – APPELLI DEL SIG. LUIGI CORIONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ BRESCIA CALCIO, E DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – IN RELAZIONE ALL’ART. 6 BIS, COMMA 1, C.G.S. PREVIDENTE E ART. 10, COMMA 1, NUOVO C.G.S. – E AI SENSI DELL’ART. 6, C.G.S. PREVIGENTE E ART. 2 COMMA 4, NUOVO C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n 220 del 17.01.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 21/02/2002 n. 9,10 9/10 - APPELLI DEL SIG. LUIGI CORIONI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ BRESCIA CALCIO, E DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - IN RELAZIONE ALL’ART. 6 BIS, COMMA 1, C.G.S. PREVIDENTE E ART. 10, COMMA 1, NUOVO C.G.S. - E AI SENSI DELL’ART. 6, C.G.S. PREVIGENTE E ART. 2 COMMA 4, NUOVO C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n 220 del 17.01.2002) La C A.F., su richiesta delle parti, rinvia gli appelli come sopra indicati, alla riunione del 7.3.2002.
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